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Ticino
Xenia Peran sconfitta al Tribunale federale
Xenia Peran sconfitta al Tribunale federale
Xenia Peran sconfitta al Tribunale federale
Redazione
9 anni fa
I giudici di Mon Repos hanno respinto il ricorso dell'avvocatessa luganese, bacchettandola

L’avvocatessa luganese Xenia Peran sconfitta al Tribunale federale. Come ricorderete, con sentenza del 5 ottobre scorso, la Corte delle assise criminali l’aveva riconosciuta colpevole in contumacia di ripetuta appropriazione indebita qualificata, di ripetuta sottrazione di cose requisite o sequestrate, di ripetuta coazione in parte tentata, di ripetute soppressioni di documento e di ripetuta diffamazione a una pena detentiva di 24 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni.

Il 23 ottobre 2016 l’avvocatessa aveva inoltrato un'istanza di nuovo giudizio e parallelamente aveva interposto appello contro la sentenza contumaciale. Ritenendo ingiustificate le assenze dell'imputata alle udienze dibattimentali e “il suo comportamento contrario al principio della buona fede e al divieto dell'abuso di diritto”, con ordinanza del 31 gennaio 2017 la Corte delle assise criminali aveva respinto l'istanza di nuovo giudizio. Il reclamo presentato da Xenia Peran contro questa ordinanza era stato dichiarato irricevibile dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) con decisione del 22 maggio 2017. L’avvocatessa luganese si era così rivolta al Tribunale federale con un ricorso in materia penale, postulando, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame, l'accertamento della nullità della decisione della CRP, subordinatamente il suo annullamento.

I giudici di Mon Repos, come detto, non hanno però accolto la sua tesi. “La CRP ha rilevato che nell'ambito di un reclamo contro il diniego di un nuovo giudizio può unicamente esaminare se l'imputata sia stata regolarmente citata al dibattimento e se in modo ingiustificato non vi sia comparsa, non potendo per contro vagliare se fossero dati i presupposti per procedere nelle forme contumaciali, né se la condanna fosse corretta nel merito – si legge nella sentenza - La Corte cantonale ha osservato che la ricorrente ha omesso completamente di spiegare perché la conclusione della Corte delle assise criminali sulla sua assenza ritenuta ingiustificata sarebbe errata e perché invece il suo comportamento avrebbe scusato la sua mancata partecipazione al dibattimento”

“Qualificando il reclamo inoltratole come sconveniente, a causa segnatamente dell'uso di termini oltraggiosi e denigratori nei confronti del giudice di primo grado, l'autorità cantonale l'ha ritenuto irricevibile e si è pronunciata anche sulle critiche formulate, ritenendole infondate nel merito”.

La ricorrente, ad esempio, aveva sostenuto che la decisione impugnata sarebbe nulla, in quanto al momento in cui è stata emanata sarebbe ancora stata pendente una procedura volta a ricusare il Presidente della CRP, che non sarebbe stato quindi "legittimato" a statuire sul reclamo. Una tesi che il TF ha sonoramente bocciato in quanto, si legge, “l'insorgente sembra misconoscere l'art. 59 cpv. 3 CPP che autorizza il ricusando a continuare a esercitare la sua funzione fino alla decisione in merito alla sua ricusazione. Di conseguenza, anche se fosse ancora stata pendente una procedura di ricusazione nei confronti di uno o più membri della CRP, la decisione avrebbe comunque potuto essere resa, senza per questo essere nulla. Infatti nel caso qui non realizzato di accoglimento della domanda di ricusa, tale decisione sarebbe tutt'al più stata solo annullabile”.

La ricorrente aveva inoltre ritenuto che in concreto non fossero date le condizioni per svolgere una procedura contumaciale. Tutto il procedimento e tutte le decisioni prese sarebbero quindi illegali e di conseguenza nulle, rispettivamente dovrebbero essere annullate.

Per il Tribunale federale ne segue che, "per quanto ammissibile, il ricorso è infondato e dev'essere respinto". Le spese giudiziarie, ridotte in funzione delle circostanze e pari a 1'200 franchi, sono state poste a carico della ricorrente.

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