
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) ha respinto il ricorso, presentato nel marzo del 2015, di un cittadino italiano contro la decisione dell'allora Sezione del lavoro di negargli l’accesso all’indennità di disoccupazione in seguito a un infortunio.
Nella sentenza, risalente al 18 aprile e pubblicata negli scorsi giorni, la Corte evidenzia come il centro delle sue relazioni personali sia in Italia - dove rientrava ogni fine settimana - e non in Svizzera.L’uomo, nel periodo in esame, disponeva unicamente di una situazione abitativa provvisoria, ovvero di un letto in una camera doppia con servizi al piano. La Corte ha ritenuto, al pari dell’autorità cantonale, che difficilmente una simile sistemazione può costituire una dimora ai sensi dell’art. 8 cpv.1 lett. c LADI.
Inoltre, a seguito dell’infortunio occorso il 18 gennaio 2015, l’uomo è rimasto in Italia durante il periodo di inabilità lavorativa. Tale circostanza, oltre a confutare la tesi dell’assicurato di aver qui una dimora effettiva, mostra del resto come il suo centro degli interessi si trovi in Italia senza contare che, durante il periodo in esame emergono innumerevoli prelevamenti e pagamenti effettuati dal ricorrente in Euro. Circostanza che appare deporre a favore di una permanenza importante del medesimo fuori dalla Svizzera.
Il TCA ha infine rilevato che l'assicurato – che nei suoi scritti di candidatura presso potenziali datori di lavoro in Svizzera e all’estero aveva sempre indicato di vivere all’estero - “non è membro di nessuna associazione o società, e non è abbonato a nessun giornale, salvo a quello sindacale che è peraltro destinato a tutti gli associati”. Tutto fa quindi supporre che il ricorrente sia un lavoratore frontaliere.
La Corte, ha concluso che neppure sulla base delle disposizioni di diritto internazionale l’assicurato può beneficiare delle prestazioni di disoccupazione nel nostro Paese.
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