
Nulla da fare per un automobilista ticinese, che ha ricorso fino al Tribunale federale (TF) dopo che gli era stata revocata la patente per essersi messo alla guida in stato di ebrietà, rimanendo coinvolto in un incidente. In quell'occasione l'uomo aveva perso il controllo del suo veicolo uscendo di strada e urtando un pilastro in sasso, allontanandosi dal luogo dell'accaduto senza segnalare l'incidente e sottraendosi agli accertamenti per verificare una sua eventuale incapacità alla guida.
Per questo motivo - e tenuto conto di una precedente infrazione grave e di un ammonimento - il 15 gennaio 2018 la Sezione della circolazione gli aveva revocato la licenza di condurre per 12 mesi. Tale provvedimento amministrativo era stato confermato sia dal Consiglio di Stato sia dal Tribunale amministrativo cantonale (TRAM) il 15 ottobre scorso.
L’automobilista aveva quindi ricorso al TF, chiedendo "la grazia di poter guidare l'automobile soltanto nelle ore lavorative". La Corte federale gli ha tuttavia dato torto, ritenendo il gravame non sufficientemente motivato. “Il ricorrente, disattendendo del tutto quest'obbligo, si limita a riproporre la richiesta addotta dinanzi al Governo, senza confrontarsi con le motivazioni poste a fondamento della sentenza della Corte cantonale, per le quali, secondo la normativa pertinente, di cui egli non contesta l'applicazione, la durata del ritiro non può essere inferiore a quella minima prevista, anche in presenza di una necessità professionale, in concreto peraltro non comprovata visto che, come rilevato nel giudizio impugnato, egli potrebbe utilizzare i mezzi di trasporto pubblici o farsi accompagnare da un operaio della sua ditta”, si legge nella sentenza del 26 novembre scorso pubblicata oggi.
Il ricorso è stato quindi ritenuto inammissibile l’automobilista dovrà pure farsi carico delle spese giudiziarie
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