
Una nuova scuola privata che, nell’ambito del commercio, "offrirebbe un percorso di studi e un esame federale che, dopo una procedura di convalida estera, porterebbe ad ottenere titoli paragonabili ad un bachelor o ad un master" è finita nel mirino della Divisione della cultura e degli studi universitari (DCSU). È quanto ha spiegato il Consiglio di Stato rispondendo a un’interrogazione del deputato del Partito comunista Massimiliano Ay, che lo scorso 26 maggio aveva chiesto lumi sull'istituto in questione, la PNL Evolution Sagl di Gravesano.
Ebbene “dalle verifiche effettuate dalla DCSU emerge che l’istituto oggetto dell’interrogazione utilizza denominazioni tutelate, segnatamente nell’ambito della comunicazione a terzi tramite il sito Internet” e che pertanto sono in corso i relativi accertamenti. Inoltre la formazione offerta dall’istituto (che non beneficia di finanziamenti cantonali complementari) “non è una formazione universitaria riconosciuta a livello svizzero”.
Le denominazioni protette - Secondo l’art. 14 della Legge sull’Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del 3 ottobre 1995 (LuSi/SupSi) e l’art. 5 del relativo regolamento di applicazione del 18 febbraio 2014 (RLuSi/SupSi), nonché in conformità alla Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero del 30 settembre 2011(artt. 28 e segg., 62 e segg.), è necessaria l’autorizzazione del Consiglio di Stato per l’uso di denominazioni afferenti all’area di studi universitari, utilizzate in proprio o per conto di terzi. Le denominazioni protette che necessitano di autorizzazione (anche in altre lingue e inclusi i casi di declinazione al femminile o al plurale) sono: università, universitario, accademia, accademico, ateneo, politecnico (sostantivo e aggettivo), alta scuola, facoltà.
Secondo il suddetto ordinamento giuridico, l’autorizzazione è concessa unicamente a scuole di livello terziario che dispongono di un accreditamento istituzionale da parte del Consiglio svizzero di accreditamento o di un’altra agenzia svizzera o estera da esso riconosciuta. In particolare è vietato usare le denominazioni tutelate senza autorizzazione del Consiglio di Stato da parte delle scuole e degli istituti che sul territorio cantonale offrono in proprio, attraverso terzi o per conto di terzi e in forma completa o parziale corsi di livello terziario volti all’ottenimento di titoli universitari (bachelor, master, dottorato). L’utilizzo senza autorizzazione delle denominazioni protette è in particolare precluso nella definizione principale e in quelle secondarie, nel testo che definisce lo scopo dell’iscrizione a Registro di commercio e in tutti gli atti ufficiali e nella comunicazione a terzi (pubblicazioni, internet, ecc.). In caso di abuso della denominazione la legge prevede delle sanzioni penali.
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