
Il Tribunale federale ha accolto, con sentenza pubblicata oggi (2C_513/2015), il ricorso di una 34enne bosniaca cui la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Canton Ticino aveva revocato il permesso di domicilio nel febbraio 2014.
La donna era arrivata in Svizzera nel 1993 per ricongiungersi con i genitori ed aveva ricevuto un permesso di dimora. Nel 2003 le era poi stato rilasciato il permesso di domicilio.
Nel 2013, durante la procedura di naturalizzazione della donna, le autorità scoprirono che ella aveva frequentato tutte le scuole dell'obbligo (dal 1988 al 1996) e il liceo (1996-2000) in Bosnia, malgrado risultasse residente in Ticino.
Interrogata dalla Polizia, la donna confermò di avere frequentato tutte le scuole in Bosnia, nel paese dei suoi nonni, e che in quel periodo tornava in Ticino durante le vacanze scolastiche. Precisando che la sua presenza a scuola non era obbligatoria, essendo sufficiente presentarsi circa una settimana al mese per seguire in riassunto le lezioni, aggiunse poi di aver frequentato anche la facoltà di giurisprudenza in Bosnia, tra il 2000 e il 2003, e, dopo aver interrotto gli studi universitari, una scuola di fisioteriapia, dove si era diplomata nel 2008. Per mantenere il permesso rientrava comunque regolarmente in Svizzera, dove poi si è stabilita definitivamente nel 2008. Nel nostro Cantone ha poi iniziato dei corsi di italiano, per integrarsi meglio nel tessuto sociale, e pure un'attività lavorativa come fisioterapista.
Nonostante le spiegazioni della donna, nel febbraio 2014 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Canton Ticino decise di revocarle il permesso di domicilio, intimandole di lasciare la Svizzera. Alla donna veniva rimproverato di aver sottaciuto la frequentazione delle scuole all'estero. Inoltre la sezione riteneva che, fin dal momento del rilascio del permesso di dimora nel 1993, il suo centro di interessi non si trovasse in Svizzera bensì altrove.
La decisione venne confermata su ricorso sia dal Consiglio di Stato che dal Tribunale amministrativo federale.
Ma il Tribunale federale, invece, ha ritenuto fondate le motivazioni addotte dalla donna. Innanzitutto secondo i giudici di Losanna "per quanto attiene ai minori che soggiornano in patria per acquisirvi una formazione, il centro dei loro interessi è reputato restare in Svizzera quando, oltre a non superare il termine di sei mesi d'assenza, gli stessi rientrano nel nostro Paese per passare tutte le vacanze scolastiche presso i genitori."
Per quanto riguarda il centro di interessi, poi, il Tribunale federale scrive nella sua sentenza che "il ragionamento svolto dalla Corte cantonale ticinese non può essere condiviso" e bacchetta i giudici ticinesi per non aver approfondito le prove portate dalla donna per difendere la propria posizione.
I giudici federali hanno pertanto accolto il ricorso della donna e rinviato l'incarto alla Corte cantonale, per nuova istruzione e nuovo giudizio. Il Canton Ticino dovrà inoltre versare alla ricorrente un'indennità di 2'000 franchi a titolo di ripetibili per la sede federale.
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