
Il Tribunale federale (TF) ha confermato la revoca del permesso di dimora (B) ottenuto nel giugno del 2014 da un cittadino italiano per svolgere un'attività lucrativa dipendente in Ticino in quanto "lo svolgimento, reale ed effettivo, di un'attività lavorativa in Svizzera non è dato".
L’uomo aveva affermato di lavorare come direttore commerciale per una ditta, ma dagli accertamenti era emerso che era anche il direttore commerciale di una seconda società, di cui era amministratore e dipendente unico. Inoltre, in un primo tempo l'uomo aveva indicato di alloggiare presso un indirizzo dove risultavano annunciati anche diversi cittadini stranieri con dimora ed attività che apparivano fittizie. Per questi motivi, l'8 agosto 2016 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni aveva segnalato il caso all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro e al Ministero pubblico. Giunta alla conclusione che il suo fosse un recapito fittizio, il 7 febbraio 2017 la Sezione della popolazione gli aveva revocato il permesso di dimora. La correttezza di tale provvedimento era stata confermata dal Consiglio di Stato (27 settembre 2017), dal Tribunale cantonale amministrativo (4 febbraio 2019) e, in ultima istanza, dal TF.
In una sentenza del 9 settembre pubblicata oggi i giudici di Mon Repos hanno condiviso il parere del Governo ticinese e del Tribunale amministrativo, secondo cui il centro degli interessi del ricorrente non si trovava nel nostro Paese. "In base agli accertamenti", si legge nella sentenza, "l’attività presso la prima ditta non è mai stata esercitata" mentre "l'esistenza delle condizioni per il riconoscimento di un diritto di soggiorno in Svizzera al fine dell'esercizio di un attività economica non è data nemmeno in relazione all'attività in seno alla seconda società, di cui il ricorrente è il solo dipendente rispettivamente l'amministratore unico". Secondo gli accertamenti svolti dalla Corte cantonale, infatti, "l'unica infrastruttura di cui dispone detta società è costituita da una scrivania all'interno dell'ufficio di un'altra società". Il ricorrente "indica inoltre che il recapito telefonico della stessa coincide con quello del suo cellulare e che, per la maggior parte del tempo, egli non svolge il proprio lavoro in Svizzera bensì all'estero". Infine, "in merito all'asserita attività che verrebbe da lui svolta fin dal 2014, è menzionata l'emissione di una sola ed unica fattura, risalente al 2016".
(Sentenza 2C_251/2019 del 9 settembre 2019)
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