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Tutte le novità legislative 2018 per il contribuente
Tutte le novità legislative 2018 per il contribuente
Tutte le novità legislative 2018 per il contribuente
Redazione
9 anni fa
Il DFE informa sui cambiamenti entrati in vigore il 1. gennaio, dalla riforma fiscale e sociale alle imposte

Il Dipartimento delle finanze e dell’economia, per il tramite della Divisione delle contribuzioni, comunica che a partire dal 1. gennaio 2018 sono entrate in vigore diverse modifiche legislative a livello tributario, di cui vengono riassunte le principali.

Comunicazione importante in ambito di Riforma fiscale e sociale

Nell’ambito della Riforma cantonale fiscale e sociale, approvata dal Parlamento nel corso delle sessioni di novembre/dicembre 2017, le disposizioni che contengono un aggravio fiscale per il contribuente, in particolare l’inasprimento dell’imposizione parziale dei dividendi (art. 17b cpv. 1 e 19 cpv. 1bis LT) e la limitazione dell’esonero dal pagamento dell’imposta minima alle sole società start-up (art. 89 LT), sono entrate in vigore già a partire dal 1. gennaio 2018, essendo per queste ultime ormai scaduto infruttuoso il termine di referendum. 

Questa misura si è resa necessaria al fine di ottemperare al principio di non retroattività delle leggi, il quale prevede che nessuna norma fiscale possa essere messa in vigore nel corso di un anno e poi applicata retroattivamente se essa è a discapito dei contribuenti. 

Le altre norme relative alla parte fiscale della Riforma cantonale fiscale e sociale, che non comportano alcun aggravio per i contribuenti, potranno eventualmente entrare in vigore in una fase successiva anche con effetto retroattivo al 1. gennaio 2018. L’avvio effettivo di questa Riforma dipenderà dall’esito di eventuali referendum o ricorsi.

Il Dipartimento della finanze e dell’economia, per il tramite della Divisione delle contribuzioni, provvederà a fornire ulteriori dettagli in merito nel momento in cui la Riforma dovesse divenire effettiva.Qualora le restanti norme riguardanti la Riforma cantonale fiscale dovessero venire a cadere a seguito di referendum o ricorsi, nel rispetto della volontà del Legislativo, il Consiglio di Stato sarà tenuto a licenziare un messaggio per decidere sull’abrogazione delle predette misure di aggravio fiscale già in vigore a partire dal 1.gennaio 2018.

Altre novità legislative

Nel corso del 2017 sono state approvate altre misure legislative, entrate in vigore a partire dal 1. gennaio 2018 e applicabili all’anno fiscale 2018, e precisamente:

• Adeguamenti della legge tributaria alla Legge federale del 20 marzo 2015 sull’imposizione degli utili delle persone giuridiche con scopi ideali.

Introduzione nella Legge tributaria del 21 giugno 1994 (di seguito: LT) di un nuovo articolo 74a, il quale prevede che gli utili delle persone giuridiche che perseguono scopi ideali non sono imponibili se non superano i 20'000 franchi e se sono esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali scopi.

Il predetto articolo rispecchia nei suoi contenuti il nuovo articolo 66a della Legge federale sull’imposta diretta (di seguito: LIFD), che entrerà anch’essa in vigore il 1. gennaio 2018. Si tratta di un limite di esenzione, superato il quale l’intero utile sarà assoggettato all’imposta sugli utili federale e cantonale.

• Applicazione delle disposizioni generali del Codice penale. Nuova sistematica di legge della LT che permette un’estensione dell’applicazione delle norme generali del Codice penale non solo ai delitti fiscali (art. 273 LT), come sino ad ora, ma anche alle contravvenzioni fiscali.

• Determinazione della sostanza imponibile in caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni, il cui valore di stima non è ancora stato aggiornato.

Introduzione di un nuovo art. 42 cpv. 1 bis e modifica degli artt. 86 cpv. 1 e 158 cpv. 1 LT, i quali prevedono l’imposizione a titolo di sostanza di una parte dei mezzi del contribuente, o ricevuti da terzi, investiti in una costruzione, un ampliamento o in una ristrutturazione avente carattere di miglioria, quando il valore di stima dell’immobile non è ancora stato aggiornato. Alla stima ufficiale non ancora aggiornata viene aggiunto un supplemento pari al 70% delle spese di costruzione, ampliamento o ristrutturazione.

• Abrogazione della legislazione cantonale in merito alle riserve di crisi a beneficio di sgravi fiscali. Fa seguito a quella delle corrispettive leggi e ordinanze a livello federale.

• Altri adeguamenti di minore rilevanza

• Calcolo della perenzione del diritto di avviare una procedura di recupero di imposta per gli utili immobiliari (art. 237 cpv. 1 e 3 LT)

• Disposizioni relative all’approvvigionamento economico del Paese (nuovi art. 28 cpv. 3 e 72 cpv. 3 LT)

• Disposizione transitoria introdotta nella Legge per il riparto in sede comunale dell’imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell’acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate del 13 novembre 1957 (art. 22 a della predetta legge).

• Tassi di interesse remunerativi per l’anno fiscale 2018. I tassi di interesse rimangono invariati per l’anno fiscale 2018. Al riguardo si rimanda a alla tabella riassuntiva del Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi di interesse delle imposte cantonali valevole per il 2018.

Il DFE coglie infine l’occasione per ricordare che, nel 2018, è prevista la concretizzazione del progetto eDossier: a partire da quest’anno il contribuente avrà infatti la possibilità di inviare elettronicamente la propria dichiarazione fiscale 2017 e gli eventuali giustificativi allegati. Maggiori dettagli saranno presentati nel corso di una conferenza stampa prevista nel corsodei prossimi mesi.

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