
È stata confermata in ultima istanza la revoca del permesso di soggiorno di un cittadino italiano condannato nel marzo del 2016 a quattro anni e tre mesi di detenzione per infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, ripetuta infrazione alla legge federale sulle armi e riciclaggio per aver, dal gennaio 2012 al settembre 2014, detenuto, trasportato, alienato e procurato in altro modo 3'476,36 g di eroina e 15 grammi di cocaina.
Preso atto di questa condanna, il 27 ottobre 2016 la Sezione della popolazione gli aveva revocato il permesso di soggiorno, intimandogli di lasciare la Svizzera al momento della scarcerazione. Tale provvedimento era stato confermato su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato (il 30 maggio 2018) e, il 19 dicembre 2018, dal Tribunale amministrativo cantonale (TRAM).
Il 4 febbraio 2019 l’uomo si era quindi rivolto al Tribunale federale, chiedendo la riforma della sentenza del TRAM. La suprema Corte federale gli ha però dato torto su tutta la linea: la pena detentiva a 4 anni di carcere è infatti una condanna di lunga durata tale da giustificare l’allontanamento mentre “il compimento di atti come quelli alla base della condanna pronunciata il 10 marzo 2016 - perseguendo per altro un "mero fine di lucro, per guadagnare denaro con il minimo sforzo" - costituiscono anche una grave violazione dell'ordine e della sicurezza pubblici e comportano una minaccia rilevante per la società”. Il ricorso è stato dunque respinto e a suo carico sono state poste le spese giudiziarie di 1'000 franchi.
(Sentenza 2C_143/2019 del 14 febbraio 2019 )
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