
Il Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) ha confermato la decisione della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni di allontanare un 53enne cittadino italiano, cui ora non resta che sperare in un eventuale ricorso al Tribunale federale.
L’uomo aveva ottenuto un permesso di dimora nel gennaio del 2010 per svolgere un'attività lucrativa in qualità di direttore commerciale di una società attiva nel commercio di carni e quattro anni più tardi aveva chiesto di essere posto al beneficio di un permesso di domicilio. La Polizia cantonale, tuttavia, aveva avanzato dei dubbi sulla sua effettiva residenza in Ticino. Il 53enne, infatti, risultava essere domiciliato in un appartamento di 3 ½ locali insieme ad altri due coinquilini. Interrogato in merito aveva spiegato che, che per motivi di contatti con la clientela, era obbligato ad assentarsi dalla Svizzera per diversi mesi all'anno, garantendo comunque una presenza fissa di almeno 180 giorni l'anno.
Da ulteriori accertamenti era emerso che, di regola "soggiornava due giorni consecutivi in Ticino, trascorreva la settimana lavorativa all'estero per lavoro (in Germania, Polonia, Lituania e Slovenia) per poi raggiungere la propria famiglia in Italia durante i fine settimana". Da qui la decisione del 29 maggio 2015 della Sezione della popolazione ritenere che il centro dei suoi interessi fosse in realtà all’estero e di negargli il rilascio di un permesso di domicilio, non rinnovandogli nel contempo quello di dimora scaduto qualche mese prima.
Il 53enne, dopo aver inutilmente ricorso al Consiglio di Stato, il 25 aprile di due anni fa si era rivolto in seconda istanza al TRAM. La Corte cantonale, tuttavia, ha dato ragione alla Sezione della popolazione. "Malgrado i rientri in Svizzera per lavorare mediamente per circa 10/15 giorni al mese, il centro dei suoi interessi personali e famigliari non si trova in Ticino bensì in Italia – si legge nella sentenza datata 9 febbraio 2018 - Si può pertanto ritenere che si comporti alla stregua di un lavoratore frontaliere".
Pertanto “non soggiornando regolarmente e ininterrottamente in Svizzera" e "avendo il centro degli interessi personali e famigliari in Italia (dove risulta comproprietario e proprietario di due immobili dal valore complessivo di più di 500'000 euro)" il ricorrente "non può pretendere neppure il rilascio di un permesso di domicilio". La Corte, tuttavia, non ha escluso che il 53enne possa presentare una nuova domanda di rilascio di un permesso B, "dimostrando però di soggiornare effettivamente e stabilmente in Svizzera".
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