
Voleva suicidarsi, quindi noi non paghiamo le spese sanitarie visto che la colpa è sua. Così una cassa malati, la Swica, aveva respinto la richiesta di una donna ticinese, protagonista di una rovinosa caduta che le aveva provocato diverse fratture e ferite. Lei si era però in seguito rivolta al Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino, che aveva ordinato alla cassa malati una nuova valutazione del caso, con l'allestimento di una perizia psichiatrica che valutasse l'effettiva capacità di discernimento della donna. La Swica non è stata d'accordo e si è rivolta al Tribunale federale. Ma lì l'assicuratore malattia è stato respinto dai giudici che, con sentenza pubblicata oggi, hanno così dato ragione ai colleghi ticinesi.
La vicenda ha origine nel febbraio 2012, quando la donna cadde in un dirupo riportando diverse fratture e ferite. Il suo datore di lavoro comunicò l'incidente alla Swica Assicurazione malattia, chiedendo un contributo in relazione all'episodio.
Ma la cassa malati, una volta eseguiti i propri accertamenti, aveva negato un proprio obbligo contributivo, ritenendo che l'assicurata, nell'intento di suicidarsi, si fosse intenzionalmente procurata il danno alla salute. La donna aveva interposto opposizione contro la decisione della cassa malati, la quale però aveva poi riconfermato il suo verdetto.
La donna si è quindi rivolta al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, dove ha ottenuto ragione, vedendosi annullare la decisione della Swica. Il tribunale ha quindi rinviato gli atti alla Swica per l'allestimento di una perizia psichiatrica volta a stabilire il grado di capacità di discernimento della donna al momento dell'atto, in modo da esprimersi nuovamente sul caso.
La Swica non ha però accettato la sentenza del tribunale ticinese e si è rivolta al Tribunale federale per chiedere l'annullamento della sentenza cantonale o, in via subordinata, una decisione dei giudici di Mon Repos in merito. A sostegno della propria richiesta, la Swica ha prodotto un referto di uno specialista in psichiatria e psicoterapia.
Ed è stato proprio quel referto a tagliare le gambe alla cassa malati. Infatti la Swica l'ha presentato solo al Tribunale federale, e non in precedenza all'autorità giudiziaria ticinese, che non ha quindi potuto pronunciarsi in merito. Questo ritardo nella presentazione del referto non è, secondo i giudici di Losanna, oggettivamente spiegabile.
In secondo luogo i giudici hanno valutato che, avendo il Tribunale delle assicurazioni rinviato alla cassa malati la causa per una nuova decisione, si è qui in presenza di una decisione incidentale. Un ricorso presuppone invece un pregiudizio irreparabile, che non potrebbe essere riparato ulteriormente da un giudizio finale o da un'altra decisione favorevole al ricorrente. Rinviare una causa per un nuovo giudizio, come hanno fatto i giudici ticinesi, non provoca questo pregiudizio irreparabile.
Il Tribunale federale ha quindi ritenuto irricevibili le conclusioni di Swica volte ad ottenere l'annullamento della decisione di rinvio della Corte cantonale, dichiarando inammissibile il ricorso e ponendo a carico dell'assicuratore malattia le spese giudiziarie.
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