
Nulla da fare per i Municipio di Vernate e Caslano. Il Tribunale federale (TF) ha respinto i ricorsi presentati il 18 agosto 2017 contro l'imposizione della tassa sul sacco. Il gravame, ricordiamo, era stato inoltrato dopo che gli Esecutivi di Vernate e Caslano avevano segnalato alle autorità cantonali, in particolare al Consiglio di Stato e al Gran Consiglio, come il sistema da loro adottato fosse “il più corretto e che meglio rispondeva alla sentenza del TF, che aveva risolto sul principio "Chi consuma paga". Nei due Comuni, infatti, non si paga in base al numero di sacchi utilizzati, bensì in base al peso della spazzatura prodotta.
"Le autorità cantonali hanno fatto orecchie da mercante e nessuno si è degnato nemmeno di interpellare, per capire, i due esecutivi" aveva spiegato a suo tempo il presidente del Comitato di coordinamento dei sindaci del Malcantone Giovanni Cossi sul periodico Il Malcantone. "Fra questi silenti anche tutti i rappresentanti malcantonesi in Gran Consiglio, personalmente mi comporterò di conseguenza..."
Per Cossi la nuova legge “doveva escludere i Comuni di Caslano rispettivamente Vernate”, ma “così non è stato, per cui il ricorso al Tribunale federale è la sola via che ci resta per far valere le nostre ragioni." Da notare tuttavia che in votazione popolare a Caslano la tassa sul sacco cantonale fu bocciata con il 51,69% di no mentre a Vernate essa fu approvata con il 60% di voti favorevoli.Entrambi gli esecutivi avevano fatto leva sulla loro autonomia comunale e lamentato un’inconciliabilità con il diritto federale nel contestare la fissazione annuale della forchetta (gli importi minimi e massimi applicabili per calcolare la tassa sul quantitativo), delimitata da “importi troppo bassi”, da parte del Consiglio di Stato.
I giudici della II Corte di diritto pubblico, che nel settembre 2017 aveva negato il conferimento dell’effetto sospensivo, si sono espressi in merito lo scorso 29 novembre spiegando ai due esecutivi che avrebbero dovuto attendere che il Governo stabilisse la forchetta (come ha fatto una prima volta l’8 novembre 2017) per poi impugnare la decisione davanti al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM), “in conformità a quanto indicato nei rimedi di diritto della decisione medesima (e come indicato sul Foglio ufficiale, ndr)”.
Il TF, ha rammentato la Corte con sentenza del 15 novembre 2018, “annulla una disposizione cantonale solo se questa non si presta a nessuna interpretazione conforme al diritto federale”, ma visto che “i ricorrenti non hanno dimostrato un’incompatibilità con il diritto federale delle norme in questione”, entrambi i ricorsi sono stati come detto respinti. Ritenuto che entrambi i Comuni sono insorti per contestare il modo in cui vengono ora regolate le tasse causali che gli enti pubblici sono tenuti a prelevare in relazione allo smaltimento dei rifiuti, non l’ammontare complessivo di questi tributi, e non ha quindi degli interessi pecuniari specifici, il TF non preleva spese o ripetibili.
(Sentenze 2C_697/2017 e 2C_698/2017)
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