
Dopo 6 anni e mezzo, il Consiglio di Stato ha risposto a un'interrogazione dei deputati leghisti Amanda Rückert e Daniele Caverzasio sul caso di due cittadini stranieri arrestati a Bodio per infrazione aggravata alla Legge sugli stupefacenti. Stando agli interroganti si tratta di due fratelli calabresi, uno disocuppato e l'altro al beneficio dell'assistenza, che erano in possesso di cocaina e marijuana. Quello a beneficio dell'assistenza "risiederebbe in Ticino da pochi mesi con la famiglia, composta da moglie e da quattro figli e pur non avendo mai lavorato beneficerebbe dell'assistenza sociale" scrivevano i due deputati, che chiedevano quindi al Governo se erano state fatte le opportune verifiche prima di concedere l'assistenza sociale all'uomo.
Nella sua risposta il Governo non può entrare nei dettagli del caso specifico "tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati". Tuttavia ricorda la prassi per ottenere l’assistenza sociale, ribadendo che tutte le persone straniere che richiedono l’assistenza sociale sono sistematicamente segnalate all’autorità cantonale competente in materia di permessi e immigrazione (SP).
Nel dettaglio l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) "segnala gli stranieri che beneficiano di prestazioni assistenziali all’Ufficio della migrazione, il quale rivaluta le condizioni circa il soggiorno. In buona sintesi questa segnalazione permette alle autorità della migrazione di dare avvio agli accertamenti del caso a favore di un rilevamento tempestivo di un possibile abuso. Le situazioni vengono dunque monitorate dalla Sezione della popolazione (SP), grazie anche all’efficace collaborazione tra le autorità amministrative coinvolte. In particolare dal 2008 l’Ufficio della Migrazione riceve in maniera sistematica le segnalazioni da parte dell'USSI riguardo all’apertura della domanda di prestazioni di sostegno sociale versate a tutti i cittadini stranieri con permesso B, C e (se necessario) L; riceve inoltre periodicamente e su richiesta gli aggiornamenti".
Tuttavia, precisa il Governo, "è bene specificare che non sempre il percepimento di aiuti sociali costituisce di per sé un motivo di revoca del permesso di soggiorno. Infatti può accadere che per ragioni di proporzionalità oppure legate al particolare statuto di cui beneficia una persona straniera (ad es. caso di rigore) la revoca non sia giustificabile. In tali casi di principio la persona straniera viene dapprima ammonita e resa attenta al fatto che il protrarsi della situazione finanziaria precaria in cui versa potrebbe in futuro portare a rimettere in discussione il mantenimento del suo permesso".
Fintanto che un cittadino comunitario può avvalersi dello statuto di lavoratore ai sensi dell’ALC, aggiunge il Governo, ha il diritto di far capo all’aiuto sociale (cfr. art. 9 par. 2 Allegato I ALC); si tratta in particolare delle casistiche definite come “lavoratori poveri”.
Il Governo ritiene infine che la procedura attuale, che prevede il coinvolgimento del comune e le successive regolari verifiche al momento dei rinnovi della prestazione assistenziale, è "adeguata".
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