
Un salone di bellezza ticinese ha sottopagato una giovane dipendente frontaliera, assunta come praticante nonostante fosse già formata. È quanto ha stabilito il Tribunale federale ritenendo inammissibile il ricorso inoltrato dalla titolare dell'istituto in questione.
I fatti risalgono al luglio del 2014 quando, in seguito a un controllo volto ad accertare le condizioni lavorative e salariali nel settore degli istituti di bellezza, l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (UIL) del DFE aveva sanzionato i titolari per inosservanza del salario minimo prescritto dal Contratto normale di lavoro per i saloni di bellezza dopo aver constatato che la retribuzione minima corrisposta alla dipendente frontaliera non era stata rispettata. Dai dati acquisiti era emerso che la giovane era stata assunta come praticante/apprendista benché avesse già 2 anni di esperienza e lavorasse in modo indipendente sui trattamenti. L'UIL aveva stabilito che la ragazza non avesse la funzione di semplice stagista e che la remunerazione corrisposta - un salario lordo per il mese di dicembre 2013 di 500 franchi e per i restanti 7 mesi di 662.10 franchi - fosse pertanto inferiore del 78% a quanto previsto dalla legge, ovvero 2'984.23 franchi al mese.
La decisione dell'autorità cantonale era stata confermata su ricorso sia dal Consiglio di Stato sia dal TRAM (che aveva però ridotto la multa da 5'000 a 2'500 franchi), con sentenza dell’11 ottobre 2017. Listituto di bellezza si era così rivolto al Tribunale federale ma i giudici di Mon Repos hanno ritenuto inammissibile il ricorso - datato 1° febbraio 2018 - in quanto inoltrato oltre il termine concesso, ovvero il 20 novembre 2017.
L’istituto ricorrente aveva inutilmente fatto notare di essere venuto a sapere dell'esistenza della sentenza cantonale - datata dell'11, intimata il 16 e recapitata il 20 ottobre 2017 - solo il 12 dicembre 2017, quando ha ricevuto la fattura del Tribunale cantonale amministrativo per le spese di giustizia, e che la stessa sarebbe stata ritirata da una persona non legittimata a farlo. La tesi è stata però respinta dai giudici losannesi, i quali hanno ritenuto - in base agli accertamenti presso la Posta - che chi l'ha ritirata il 20 ottobre doveva per forza essere in possesso dell'invito di ritiro e disporre di una procura.
La Corte, con sentenza del 16 febbraio pubblicata oggi, ha concluso che la sentenza cantonale inviata per raccomandata "è stata ritirata da una persona legittimata a farlo" e pertanto, come da consolidata giurisprudenza, vale come notificata "il 20 ottobre 2017". Il termine di ricorso ha pertanto iniziato a decorrere il giorno successivo e, conformemente alle legge, è scaduto il 20 novembre 2017.
Il ricorso è quindi stato ritenuto manifestamente tardivo e, per questo motivo, inammissibile. A carico dell'istituto ricorrente è stata pure posta la tassa di giustizia pari a 800 franchi.
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