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Ticino
"Sono davvero necessari 4 giudici?"
"Sono davvero necessari 4 giudici?"
"Sono davvero necessari 4 giudici?"
Redazione
11 anni fa
Matteo Quadranti interroga il Governo in merito alla nuova legge sull'Organizzazione giudiziaria

Il granconsigliere Matteo Quadranti ha inoltrato quest'oggi un'interpellanza volta a fare chiarezza sull'organizzazione del lavoro all'Ufficio dei giudici dei provvedimenti coercitivi. "Sono davvero necessari 4 Giudici?" si chiede il deputato.

"Secondo il vecchio Codice di procedura penale ticinese - scrive l'esponente del PLR - vi erano 3 Giudici dell’istruzione e dell'arresto (GIAR) competenti in materia di privazione e di limitazione della libertà personale oltre che fungere da autorità di reclamo contro tutti i provvedimenti e le omissioni del Procuratore pubblico. Il lavoro non mancava di certo."

"Con l'entrata in vigore del nuovo Codice di procedura penale unificato svizzero e la relativa modifica della Legge sull'organizzazione giudiziaria, la figura dei 3 GIAR è venuta a cadere e sono invece stati istituiti 4 Giudici dei provvedimenti coercitivi di cui un presidente (art. 70) che fungono anche da Giudici dell'applicazione delle pene. In precedenza diverse tematiche relative all'esecuzione delle pene erano per contro di competenza puramente amministrativa (SEPEM). I Giudici dei provvedimenti coercitivi sono competenti per disporre la carcerazione preventiva, la carcerazione di sicurezza e per disporre o approvare ulteriori provvedimenti coercitivi previsti dal CPP (ad esempio la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, le inchieste mascherate). La Corte dei reclami penali si ė per contro vista attribuire vari compiti che erano prima dei GIAR tanto ė che giudica i reclami contro gli atti procedurali e contro le decisioni non appellabili dei tribunali di primo grado (decreti, ordinanze), della polizia (ad es. arresto provvisorio), del ministero pubblico e delle autorità penali delle contravvenzioni e del giudice dei provvedimenti coercitivi, nei casi previsti dal CPP.A seguito del prepensionamento dell'attuale Presidente dell'Ufficio dei Giudici delle misure coercitive, sul FUSC 9/2016 del 2.2.2016 è apparso il concorso per la nomina del nuovo Presidente, concorso scadente il 26 febbraio 2016."

Con la presente interrogazione, Matteo Quadranti pone dunque al Consiglio di Stato quattro domande:- se non ritiene di designare il nuovo presidente del citato Ufficio tra i 3 giudici rimanenti e, se non ve ne fossero tra loro che hanno concorso a tale posizione, di annullare il concorso, e ciò al fine di consentire una riflessione e conseguente modifica legislativa dell'art. 70 LOG volta a ridurre il numero di Giudici di quest'ufficio a 3 (presidente incluso);- se non ritiene infatti che sulla scorta di dati statistici, dell’esperienza e della tipologia di incarti non sia legittimo ritenere che 3 Giudici siano sufficienti atteso come non parrebbe che la casistica e la complessità della stessa sia più onerosa o difficile, anzi, di quella che a suo tempo dovevano gestire i 3 GIAR (i quali al pari degli attuali dovevano gestirsi comunque anche il carico dei picchetti)?- se non ritiene accettabile e sostenibile di ripensare l'attribuzione di determinati compiti e poteri di decisione nel contesto dell'esecuzione delle pene ad una sezione amministrativa?- se una tale operazione, di questi tempi, non sarebbe una misura di risparmio accettabile se non auspicabile?

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