
Nell'ultimo anno l'Ufficio del registro di commercio ha inoltrato due segnalazioni per abusi al Ministero Pubblico, concernenti poco meno di 60 società. È quanto si evince dalla risposta del Consiglio di Stato a un'interrogazione del deputato Marcello Censi (PLR) che chiedeva maggiori lumi sul panorama delle aziende-bucalettera disseminate in Ticino e la procedura eseguita dalle autorità in merito all'iscrizione di nuove ditte o società commerciali attive sul territorio.
Il Governo specifica che la regolamentazione in materia è interamente delegata alla Confederazione. Il potere di esame dell'Ufficio del registro di commercio, al quale ogni nuovo ente giuridico è tenuto a iscriversi, è quindi di carattere "eminentemente formale", volto cioé a "verificare l'adempimento delle condizioni di iscrivibilità postale dal Codice delle obbligazioni (CO) e dall'Ordinanza del registro di commercio (ORC).
L'ufficio di norma iscrive la sede ed il domicilio legale sulla base della notificazione, e solo in caso di concreti indizi di abuso, procede alla relativa segnalazione al Ministero pubblico (come avvenuto, come detto per lo scorso anno). In genere il controllo relativo alla domiciliazione delle società non viene svolto in maniera diretta dall’autorità di vigilanza, ma qualsiasi terzo come per esempio l’Ufficio dell’Ispettorato del lavoro, l’Ufficio tassazione persone giuridiche, l’Ufficio controllo abitanti, il creditore o il privato cittadino che segnalano i casi in cui la società risulta irreperibile oppure i casi in cui è stato iscritto un domicilio legale anziché il domiciliatario.
I dinieghi di iscrizione nel registro di commercio "sono numerosi" e si stima "costituiscano circa un quarto delle notifiche presentate", aggiunge il Governo. Tuttavia non esiste una statistica precisa e tali rigetti sono perlopiù fondati su "carenze formali della documentazione presentata", alle quali è possibile porre rimedio. Altri casi di diniego si possono riscontrare nelle cosiddette "costituzioni di società qualificate", ossia in quei casi in cui il capitale minimo non viene liberato a contanti, ma mediante un conferimento di beni in natura. In questi casi le istanze possono essere rigettate laddove la stima indicata del bene che si intende conferire appare manifestamente sproporzionata rispetto al valore di mercato. Poco più di un anno fa, aggiunge il Governo, l’Ufficio del registro di commercio ha rifiutato l’iscrizione del trasferimento di una società dall’Italia, segnalando il caso al Ministero pubblico per il sospetto reato di falsa comunicazione alle autorità. La società in questione non ha interposto ricorso contro la decisione di rifiuto e la richiesta non ha quindi avuto seguito.
Il Governo precisa che all'Ufficio del registro di commercio pervengono quotidianamente numerose segnalazioni - sia da parte di cittadini che da uffici amministrativi pubblici - relative a società iscritte che non possiedono un valido recapito oppure non sono piû attive. "Si stima in media un numero da 1'200 a 1'500 casi per anno". Tuttavia le attuali risorse a disposizione dell'ufficio "non permettono sempre di far fronte in modo celere ed efficace ad un numero così elevato di segnalazioni, ritenuto come occorra in ogni caso garantire l’attività usuale" scrive il Consiglio di Stato. "L’esperienza degli ultimi due anni è indicativa del fatto che solo tramite un accurato esame di queste segnalazioni è possibile eventualmente procedere contro quegli amministratori che agiscono senza tener conto delle regole imposte dalla buona fede".
Per quanto riguarda il casellario giudiziale come utile strumento a scoprire irregolarità, il Governo specifica che il documento potrebbe essere rilevante nell'ambito di iscrizioni di "ditte individuali, società in nome collettivo o società in accomandita", per le quali le persone fisiche sono personalmente responsabili. Ma a tale scopo è necessaria una modifica legislativa al diritto federale in tal senso. A tal proposito il Governo comunica che sottoporrà la risposta all'atto parlamentare alla Deputazione ticinese alle Camere federali, invitandola ad esaminare il tema e a farsi "promotrice di eventuali modifiche della legislazione federale in materia, in particolare dell’ORC, alla luce delle particolarità del Canton Ticino, comuni anche ad altri Cantoni di confine".
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