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Ticino
Sicurezza privata in ambiti sensibili? "Si può"
Sicurezza privata in ambiti sensibili? "Si può"
Sicurezza privata in ambiti sensibili? "Si può"
Redazione
9 anni fa
Il Governo invita a respingere la mozione di Massimiliano Ay, che vuole vietare la delega di atti di autorità a privati

Il Consiglio di Stato ha preso posizione sulla mozione presentata il 18 settembre scorso dal deputato Massimilano Ay (PC) con cui si chiede di modificare l’art. 193 Legge organica comunale (LOC) in modo da vietare la delega di atti di autorità a società private di sorveglianza (vedi articolo suggerito).

Nel suo rapporto il Governo rammenta che all’art. 193 LOC è espresso il principio generale per cui il Comune può ricorrere a terzi (soggetti di diritto pubblico e privato) per lo svolgimento di suoi compiti. La norma fissa poi alcune condizioni essenziali nell’ipotesi di esternalizzazione di un compito, prima fra tutte la condizione per cui il compito sia effettivamente “esternabile”.

“Non sono delegabili compiti di natura fondamentale per la ragione d’esistere del Comune: ovvero compiti di decisione e conduzione politico-istituzionale del Comune. Non sono poi delegabili compiti che le diverse leggi attribuiscono in modo vincolante agli organi comunali. Tali compiti non sono definibili mediante elencazione. Talvolta la natura non delegabile emerge chiaramente dalla legge; altre volte piuttosto unicamente tramite un’interpretazione delle finalità del singolo compito può essere concluso per la sua delegabilità o meno”, spiega il Consiglio di Stato. “La LOC opta pertanto per la scelta di non elencare i compiti delegabili o non delegabili. La stessa è piuttosto demandata alle leggi speciali o semmai alla puntuale interpretazione a partire dalla natura del compito”.

Di principio il quadro giuridico del Cantone Ticino non ammette la delega di atti di autorità in materia di polizia ad agenzie di sicurezza private. È tuttavia possibile conferire a terzi l’assolvimento di “specifici e precisi compiti” (ad esclusione dei citati atti d’autorità), in particolare di polizia, unicamente a severe condizioni, ovvero: in presenza di una base legale formale, di un interesse pubblico e nel rispetto del principio della proporzionalità.

Le agenzie private di sicurezza, spiega il Governo, possono collaborare con gli organi pubblici sulla base dell’art. 17 cpv. 1 della Legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza (Lapis) in caso di eventi, servizi o funzioni particolari, “fermo restando che anche in tali occasioni eventuali misure che implicano importanti ingerenze nei diritti fondamentali dei cittadini restano appannaggio della Polizia”.

“Questo genere di collaborazione si è rivelata in generale positivo. Si tratta infatti di un valido supporto che permette di far fronte a situazioni, quali in particolare eventi sportivi e culturali, che generano dei picchi di accresciuto bisogno di tutela della sicurezza e dell’ordine pubblici e per le quali le risorse a disposizione della Polizia non sono sufficienti; per le medesime allo stesso tempo un aumento duraturo di personale sarebbe troppo oneroso e poco efficace nonché irrazionale”.

In conclusione, “mal si concilierebbe con lo spirito dell’art. 193 LOC” inserire nel disposto il divieto proposto con l’iniziativa in quanto il medesimo sarebbe incoerente con le finalità della LOC stessa.

Il Consiglio di Stato, proponendo al Gran Consiglio di respingere l’iniziativa in esame, si è detto convinto che “determinati compiti possano essere eseguiti in collaborazione con agenzie private di sicurezza, purché la loro esecuzione sia delegata dallo Stato con la dovuta attenzione e ponderazione basandosi su specifiche basi legali formali, sempre e solo in ambiti che non esigono un intervento diretto e immediato delle forze di Polizia”.

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