Cerca e trova immobili
Ticino
Sempre in ferie ingiustificate e in ritardo: giusto licenziarlo
Sempre in ferie ingiustificate e in ritardo: giusto licenziarlo
Sempre in ferie ingiustificate e in ritardo: giusto licenziarlo
Redazione
9 anni fa
Il TF ha respinto il ricorso di un docente di matematica, cui sono stati rimproverati anche "giudizi verbali non adeguati"

È stato confermato in ultima istanza il licenziamento di un 53enne docente di fisica e matematica attivo a tempo parziale in un istituto scolastico cantonale, deciso dal Consiglio di Stato il 15 marzo di due anni fa. Una decisione presa in seguito agli esiti di un’inchiesta amministrativa che aveva evidenziato un comportamento scorretto da parte dell'insegnante, manifestatosi in ripetute inosservanze dei doveri di servizio, in difficoltà nello svolgere convenientemente il suo lavoro e nell'operare all'interno dell'istituto scolastico, in manchevolezze nei confronti della direzione e del medico del personale e in atteggiamenti sconvenienti nei confronti degli allievi e delle famiglie.

In dettaglio, al docente erano state rimproverate ripetute e lunghe assenze nel 2014 e 2015 "senza preventiva richiesta e autorizzazione dell'autorità competente". Nel 2014, ad esempio, era partito per l'Algeria per alcune cure, non riprendendo l'attività lavorativa come concordato il 13 marzo, ma prolungando la sua permanenza all'estero per altri 10 giorni. Asserendo di essere stato vittima di un incidente all'estero, il ricorrente aveva poi presentato certificati medici, attestanti un'inabilità lavorativa. Nel 2015 si era nuovamente recato in Algeria durante le ferie pasquali, non presentandosi per la ripresa della scuola. Solo a posteriori aveva giustificato l'assenza con certificati medici redatti in Algeria.

Gli accertamenti avevano evidenziato come fossero state “manifestamente e ripetutamente disattese le disposizioni di regolamento sulle assenze in caso di malattia”, impedendo al medico del personale di valutare la situazione. Le assenze non annunciate avevano inoltre obbligato l'istituto scolastico a gestire l'assenza di un docente con evidenti disagi per gli allievi che di lì a qualche settimana avrebbero dovuto sostenere gli esami di fine anno, ma anche per i colleghi che all'ultimo momento si erano visti costretti a sostituire il ricorrente.

In secondo luogo erano stati pure accertati comportamenti scorretti del docente all'interno dell'istituto scolastico, in modo particolare una serie di problemi relativi al rapporto con gli allievi e le famiglie, giudizi verbali non adeguati alla funzione di docente, diversi richiami verbali per assenza o ritardi nella presenza in classe e nella consegna delle note.

Per questi motivi il Governo aveva deciso di sciogliere per disdetta il rapporto di impiego, decisione confermata su ricorso il 28 luglio 2017 dal Tribunale amministrativo cantonale. Il docente si era così rivolto al Tribunale federale chiedendo l'annullamento del giudizio cantonale e, subordinatamente, il rinvio della causa al Tribunale cantonale amministrativo per un nuovo giudizio, ritenendo che nel caso in questione si sia dovuta preferire l'applicazione di una sanzione disciplinare alla disdetta del rapporto di lavoro.

I giudici di Mon Repos hanno però dato ragione alla corte cantonale, secondo cui la conferma dello scioglimento del rapporto di lavoro del ricorrente sancita dal Tribunale cantonale amministrativo non fosse da ritenersi lesiva del diritto federale, in modo particolare dei diritti fondamentali.

L'art. 60 cpv. 3 lett. g della legge ticinese del 15 marzo 1995 sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti, ha rilevato la Corte, prevede un altro motivo di disdetta che permette al datore di lavoro di rescindere il rapporto d'impiego quando si verifichino circostanze tali da rendere ragionevolmente inesigibile, secondo le regole della buona fede, la continuazione del rapporto di lavoro.

I giudici ticinesi, si legge nella sentenza, "hanno giustamente rilevato che la disdetta in questo caso non è una sanzione disciplinare, ma un semplice provvedimento di natura amministrativa, che pone termine al rapporto d'impiego" e che “l'autorità di nomina in buona fede non era più tenuta a continuare il rapporto di lavoro con un dipendente da tempo ormai problematico”.

Questo negli interessi della scuola e degli allievi, "che devono beneficiare di lezioni regolari, impartite da un corpo docente preparato, puntuale e affidabile". A tal proposito i giudici ticinesi hanno sottolineato "la necessità ad assumere esigenze severe sotto questo profilo. La misura di trasferimento ad un’altra sede è stata ritenuta inutile siccome questa scelta non avrebbe risolto i problemi.

Il licenziamento è stato in definitiva confermato e a carico del docente - cha ha potuto beneficiare dell'assistenza giudiziaria - sono state poste anche le spese giudiziarie pari a 2'000 franchi, che verranno sopportate provvisoriamente dalla Cassa del Tribunale federale.

nic

© Ticinonews.ch - Riproduzione riservata