
Ha dovuto ricorrere fino al Tribunale federale per ottenere ragione e il diritto a restare in Ticino, ma alla fine ce l’ha fatta. Protagonista della vicenda è un cittadino italiano che nel marzo del 2015 aveva chiesto un permesso di dimora per svolgere un'attività dipendente in qualità di consulente aziendale nel nostro Cantone. Permesso che - con decisione del 27 ottobre 2015 - la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni gli aveva negato a causa delle sei condanne a suo carico iscritte nel certificato generale del casellario giudiziale fornito dalle autorità italiane.
Tale decisione era stata confermata su ricorso sia dal Consiglio di Stato che dal Tribunale amministrativo (TRAM) e il 20 giugno scorso l’uomo, patrocinato dall’avv. Giuseppe Gianella, aveva inoltrato un ricorso in ultima istanza al Tribunale federale chidendo l'annullamento della sentenza del TRAM e il rilascio di un permesso B.
Nonostante le sei condanne per reati finanziari (come ad esempio bancarotta fraudolenta e ripetuta emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) registrate tra il 2004 e il 2012, il TF ha evidenziato che il compimento dell'ultimo di questi risale al 2009, cioè a nove anni fa, "ed è di conseguenza remoto".
I giudici di Mon Repos hanno quindi dato torto al TRAM, ricordando che, secondo la giurisprudenza, le deroghe alla libera circolazione vanno interpretate “in modo restrittivo” e che il ricorso di un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico (in questo caso la mancata concessione di un'autorizzazione di soggiorno) presuppone il sussistere di una minaccia “attuale”. Considerato dunque il lungo periodo trascorso dall’ultimo reato il TF ha stabilito che i presupporti per limitare i diritti conferiti dall'accordo sulla libera circolazione non fossero dati.
“È vero che motivi di ordine e sicurezza pubblici atti a giustificare una limitazione della libera circolazione delle persone possono sussistere anche in caso di compimento di reati di natura patrimoniale – ha argomentato la Corte – Ma è altresì vero che un rigore specifico, che porta a valutare la questione della recidiva con grande cautela anche a parecchi anni di distanza dai fatti rimproverati a una persona, è dato segnatamente per atti di carattere violento o per la lesione della legge federale sugli stupefacenti”.
La Corte federale, pur accogliendo il ricorso, ha tuttavia avvertito il consulente del fatto che “si esporrà con verosimiglianza a misure di allontanamento” qualora dovesse nuovamente rendersi colpevole di atti penalmente rilevanti. Pertanto, con sentenza del 2 novembre scorso pubblicata oggi, la decisione del TRAM è stata annullata e la causa rinviata alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni affinché gli rilasci un'autorizzazione di soggiorno. Il ricorrente riceverà inoltre un indennizzo di 2’500 franchi dal Cantone per ripetibili della sede federale.
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