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Sconta la pena in Italia, ma perde il permesso
Sconta la pena in Italia, ma perde il permesso
Sconta la pena in Italia, ma perde il permesso
Redazione
7 anni fa
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di un cittadino italiano. Era stato incarcerato, ma non l’aveva annunciato

Un cittadino italiano, in Svizzera da diversi decenni, ha perso il proprio permesso di domicilio dopo essere stato incarcerato per circa tre anni in Italia. Tornato in Svizzera a fine 2016 dopo la revoca di ogni misura limitativa della sua libertà, l’uomo era stato informato dalla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni che, dopo la sua partenza per l'estero per un periodo superiore ai 6 mesi senza compilare nessuna notifica personale, risultava essere sprovvisto di qualsiasi permesso di soggiorno, poiché quello di cui beneficiava era decaduto.

Preso atto di ciò, l’uomo aveva quindi chiesto che il suo permesso di domicilio fosse ripristinato. Ricevuta tale domanda, la Sezione della popolazione l'aveva però respinta. Tale provvedimento era stato in seguito confermata sia dal Consiglio di Stato che dal Tribunale cantonale amministrativo (TRAM), che si è espresso in merito con sentenza del 12 dicembre 2018 pubblicata negli scorsi giorni.

L’uomo, rappresentato dal consultorio giuridico del Soccorso operaio Svizzero, si era quindi rivolto in ultima istanza al Tribunale federale (TF). I giudici di Mon Repos gli hanno però ricordato che, secondo gli Accordi sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE (ALC), l'unico soggiorno all'estero superiore a sei mesi che non fa decadere un permesso è quello giustificato dall'assolvimento di obblighi militari. Ergo, il ricorrente avrebbe dovuto avvisare le autorità della sua incarcerazione.

Il ricorso è stato quindi respinto e la Corte ha precisato che “Nel caso egli ritenga di adempiere alle condizioni per soggiornare in Svizzera sulla base di un'altra autorizzazione, è evidentemente sua facoltà indirizzarsi alle autorità competenti per il rilascio della stessa”.

(Sentenza 2C_56/2019 del 29 aprile 2019)

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