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Ticino
Sanzioni diverse se sei svizzero o straniero
Redazione
12 anni fa
Un'azienda italiana lamentava disparità di trattamento, dopo essere stata sanzionata dal DFE. Ma il Tribunale federale ha stabilito che si può

Lo Stato può, per la medesima infrazione, prendere provvedimenti diversi a seconda che la ditta sanzionata sia svizzera o estera. Lo ha stabilito il Tribunale federale con una recente sentenza che tocca da vicino il nostro Cantone.

Una sentenza con cui i giudici di Losanna hanno statuito sul ricorso di un'azienda italiana che si era vista escludere dal mercato del lavoro elvetico a causa di lacune sulla sicurezza in un cantiere ticinese.

Ma d'altronde, sottolineano i giudici, non sarebbe possibile escludere dal mercato del lavoro elvetico un'azienda svizzera. Per cui le sanzioni possono essere diverse, basta che siano proporzionate. Un principio riconosciuto anche dalla Corte europea.

Ripercorriamo i fatti. 

Un'azienda italiana, che chiameremo azienda A, si era vista appaltare nel 2011 diversi lavori edili su un cantiere. La copertura in legno della costruzione era poi stata subappaltata ad un'altra azienda italiana, che chiameremo azienda B, la quale notificò alle autorità ticinesi 9 lavoratori distaccati dal 1° giugno al 1° luglio 2011.

Il 15 giugno un ispettore della SUVA si era recato sul cantiere in questione, scoprendo che le dovute misure di sicurezza a tutela dei lavoratori non erano state attuate. Con decisione del 16 giugno, la SUVA aveva quindi ordinato all'azienda A di ripristinare la sicurezza sul cantiere, rilevando che non era la prima volta che la stessa veniva richiamata all'ordine per mancanze sulla sicurezza. La SUVA aveva inoltre rimproverato all'azienda A di non aver informato il subappaltatore in merito alle misure di sicurezza in uso in Svizzera.

Vista la situazione di pericolo accertata, la SUVA aveva inoltre ordinato all'azienda B di sospendere i lavori, fintanto che le carenze riscontrate non venissero eliminate.

Il medesimo giorno la sicurezza sul cantiere venne ripristinata.

In luglio l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del DFE intimò all'azienda A un rapporto di contravvenzione, prospettandole l'adozione di una sanzione amministrativa per mancato rispetto delle disposizioni di sicurezza e mancata informazione del subappaltatore circa la necessità di adottare le dovute misure di sicurezza.

In settembre, poi, l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro vietò all'azienda A, al suo direttore ed ai suoi dipendenti di prestare servizi in Svizzera, per un periodo di 4 anni. La medesima sanzione venne pronunciata nei confronti dell'azienda B, la quale come subappaltatrice si era resa direttamente protagonista delle infrazioni constatate.

La decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato ticinese nel febbraio 2012.

Su ricorso dell'azienda A, nel novembre 2012 il TRAM ha però ridotto il periodo di divieto di lavoro in Svizzera a 2 anni e 6 mesi, ritendendo che il provvedimento governativo fosse sproporzionato nella sua durata, visto che l'infrazione contestata all'impresa era una sola.

Una riduzione che non ha soddisfatto l'azienda A, che ha presentato un nuovo ricorso, stavolta al Tribunale federale, chiedendo di annullare il provvedimento adottato dal Governo ticinese nei suoi confronti.

L'azienda A, nel suo ricorso, dichiarava di aver subappaltato i lavori ad un'altra azienda, che chiameremo azienda C, la quale a sua volta li aveva subappaltati all'azienda B. A suo dire, quindi, le sanzioni andavano prese contro questa azienda C. L'azienda ricorrente sosteneva inoltre che i fatti in questione erano stati accertati in modo errato e insufficiente.

I giudici hanno però rilevato che questa azienda C non era mai stata citata in precedenza nella corrispondenza avuta con la SUVA e con le autorità ticinesi. Senza dimenticare che non risultava una notifica di lavoratori distaccati da parte di quest'ultima azienda, ciò che rafforzava i dubbi sulla sua presenza sul cantiere.

L'azienda A, poi, lamentava una disparità di trattamento tra ditte svizzere e ditte estere, che a suo dire andrebbe in contrasto con gli accordi bilaterali. Il ricorrente faceva notare che per la medesima infrazione un datore di lavoro domiciliato in Svizzera veniva punito con un aumento dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni, ossia una pena pecuniaria, mentre la sua azienda si vedeva vietare di fornire prestazioni in Svizzera: a suo dire una violazione del principio di parità di trattamento.

Ma il Tribunale federale, pur riconoscendo che i provvedimenti in questione non sono perfettamente identici, ha citato una sentenza della Corte di giustizia europea, secondo cui le differenze di trattamento tra imprese nazionali e estere sono ammissibili, fintanto che detti obblighi sono proporzionati. In concreto, secondo i giudici di Losanna, si tratta di differenze obiettive.

I giudici hanno pure rilevato che le esclusioni che possono essere pronunciate in materia di commesse pubbliche sanzionano più pesantemente le imprese svizzere di quelle straniere, siccome queste ultime possono offrire i loro servizi solo per 90 giorni lavorativi all'anno, allorché nei confronti di quelle indigeni l'esclusione si riferisce all'intero anno lavorativo.

Il Tribunale federale ha quindi accolto solo in minima parte il ricorso dell'azienda A, riducendo il periodo di esclusione dalla Svizzera a due anni. Per il resto il ricorso è stato respinto.

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