
È passato ormai qualche giorno da quando la pagina "No alle partite di hockey solo tramite via cavo" dalla Resega ha filmato e ritrasmesso in diretta su Facebook l'intero derby tra Lugano e Ambrì, permettendo a centinaia di tifosi di godersi la partita aggirando di fatto l'offerta di UPC. La diatriba per i diritti tra UPC, SSR/RSI e Lega, come è noto, ha scatenato il dibattito pubblico per tutta la settimana (vedi articoli suggeriti).
Abbiamo contattato l'avvocato Marcello Baggi, per capire che cosa si rischia a ritrasmette su Facebook (o su altri mezzi), le partite del campionato di hockey senza averne i diritti. Sono emersi diversi aspetti interessanti e un consiglio lo diamo già in queste prime righe: non imitate il Robin Hood dell'hockey.
Signor Baggi, dal punto di vista legale, ci sono problemi a filmare e trasmettere un'intera partita con l’opzione live di Facebook?
"Sì, si può incorrere in problemi ritrasmettendo interamente le partite tramite internet senza il consenso del titolare dei diritti".
Può andare maggiormente nel dettaglio?
"Gli organizzatori dell’evento sportivo hanno il diritto di gestire lo spazio di loro pertinenza (di proprietà, locato, o utilizzato a seguito di una concessione) e quindi di regolamentarne l’accesso al pubblico, assoggettandolo a determinate condizioni. La possibilità di ritrasmettere l’evento al pubblico rientra fra queste prerogative e occorre quindi il consenso del titolare dei diritti".
Quali sono le basi legali di riferimento?
"Vi è la legge federale sulla concorrenza sleale che può entrare in considerazione: l’art. 2 LCsl prevede che “è sleale e illecito qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevole, o altrimenti lesivo delle norme della buona fede, che influisce sui rapporti tra concorrenti o tra fornitori e clienti”. Chi organizza un evento, compie un lavoro e sforzi economici notevoli assumendosi anche molte responsabilità. Il risultato di questi sforzi profusi gli appartiene di principio. Il fatto di ritrasmettere al pubblico l’intera manifestazione sportiva in assenza di un’autorizzazione può rappresentare un atto di concorrenza sleale, nella misura in cui in tal modo si va quanto meno a sfruttare il risultato del lavoro di un terzo offrendolo al pubblico, senza pagare un corrispettivo. L’art. 5 LCsl prevede difatti nello specifico questo divieto. Agendo in tal modo, può anche essere cagionato un danno economico, in quanto il pubblico che normalmente dovrebbe corrispondere un prezzo per guardare la partita, vi ha accesso gratuitamente".
Cosa rischia, nel caso specifico del derby di venerdì scorso, il ragazzo che ha ritrasmesso la partita?
"In base alla legge sulla concorrenza sleale chiunque, intenzionalmente, si rende colpevole di una simile infrazione è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Occorre quindi in particolare un atto intenzionale e una querela che può essere depositata dalle parti interessate. Le parti lese potrebbero quindi esercitare un’azione civile volta ad ottenere un risarcimento del danno. Quanto precede in linea teorica: sarebbe difatti tutto da dimostrare che la ripresa amatoriale di un ragazzo, limitata ad un singolo evento e con l’intento di voler sensibilizzare su un problema esistente, possa aver configurato una simile violazione o creato un danno".
Se una partita venisse trasmessa su Facebook all’interno di un gruppo chiuso, con un numero di utenti limitato, sarebbe comunque un problema?
"Anche in questo caso occorrerebbe verificare che ciò non configuri un atto di concorrenza sleale, cosa che andrebbe valutata nel caso concreto".
Possiamo dunque affermare che è meglio non trasmettere ulteriori partite tramite la funzione live di Facebook, aggirando la UPC?
"E’ sconsigliabile ritrasmettere via internet un evento a pagamento, senza autorizzazione. Ciò può rappresentare una lesione dei diritti, in particolare dell’organizzatore dell’evento e del cessionario dei diritti di trasmissione. I contributi economici versati da quest’ultimo, come il prezzo dei biglietti, servono in fondo a permettere la realizzazione stessa della manifestazione sportiva".
DV
© Ticinonews.ch - Riproduzione riservata

