
Due richiedenti l’asilo senegalesi, madre e figlia, potranno verosimilmente restare in Svizzera dopo che il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha annullato una decisione di rinvio della Segreteria di Stato della migrazione (SEM).
Le due donne, infatti, sono da ritenersi casi particolarmente vulnerabili. La madre, ad esempio, avrebbe subito maltrattamenti e violenze, avrebbe perso una figlia, gravemente malata e gettata in mare dai passatori durante l'attraversata verso l'Italia, ed è incinta al terzo mese. Madre e figlia necessitano quindi di un sostegno medico - psichiatrico specifico per tale situazione post-traumatica.
Entrambe, si legge nelle sentenza del TAF datata 15 aprile e pubblicata martedì, avevano lasciato il loro paese nel febbraio 2014. La madre aveva aver depositato una domanda d'asilo in Italia nell’aprile 2017 e le era stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari valido fino al 2019. Dopo lo smarrimento dello stesso, la donna aveva chiesto un nuovo permesso di soggiorno ma quest'ultima richiesta sarebbe però stata bloccata. Nel marzo 2019 aveva infine presentato una domanda d’asilo in Svizzera, in quanto l'Italia sarebbe stata competente per la trattazione della stessa in virtù degli accordi di Dublino.
La Corte sangallese ha tuttavia evidenziato che le due donne, rappresentate dalla signora Cecilia Sanna del Soccorso operaio svizzero (SOS), verranno alloggiate in un Centro di accoglienza straordinaria (CAS) o in un Centro di accoglienza per richiedenti asilo (CARA), e non avranno invece diritto ad essere alloggiate - come era invece il caso prima del decreto Salvini per i casi di persone vulnerabili - in un Centro SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Ciò rappresenterebbe un problema visto che presso i primi Centri non sarebbero più disponibili alcuni servizi quali il sostegno psicologico e quelli relativi all'orientamento sul territorio.
Lo statuto giuridico che entrambe potrebbero ottenere in futuro in Italia è stato definito “incerto”, pertanto la SEM dovrà determinare in maniera concreta se le interessate, in caso di un loro trasferimento in Italia, avranno accesso ad un alloggio conforme alla loro vulnerabilità ed alle cure mediche e psicologiche. La decisione della SEM è stata quindi annullata per accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e gli atti le sono stati quindi rinviati per completamento dell'istruzione e nuova decisione.
(Sentenza D-1689/2019 del 15 aprile 2019)
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