
Potrà restare in Ticino un 25enne cittadino portoghese cui la Sezione della popolazione aveva revocato il permesso di dimora a causa della sua dipendenza dalle prestazioni assistenziali.
L’uomo era arrivato in Ticino nel 2005 per vivere con i propri genitori titolari di un permesso di dimora, ottenendo a tale scopo un identico permesso nell'ambito del ricongiungimento familiare, valido fino al 31 maggio 2009 e in seguito rinnovato fino al 31 maggio 2014. Dopo avere terminato le scuole dell'obbligo aveva intrapreso un apprendistato in qualità di addetto di cucina fino al 17 agosto 2011, quando ha sciolto di propria iniziativa il contratto di tirocinio. Dal 1° novembre 2011 al 30 luglio 2012, aveva beneficiato delle indennità di disoccupazione e, dal 26 aprile 2012, di prestazioni di assistenza pubblica. Per questo motivo, nel giugno del 2015, l’autorità dipartimentale gli aveva negato il rilascio di un permesso di domicilio, rinnovandogli il permesso di dimora fino al 31 maggio 2019.
L’anno successivo, dopo averlo ammonito, la Sezione della popolazione aveva deciso di revocargli il permesso B, fissandogli un termine fino al 15 settembre 2016 per lasciare il territorio elvetico. La risoluzione dipartimentale era stata confermata a inizio dicembre 2016 dal Consiglio di Stato e il giovane si era così rivolto in seconda istanza al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM).
Vero è che il ricorrente non può essere considerato attualmente un lavoratore ai sensi dell'Accordi di libera circolazione e che, al momento del giudizio governativo impugnato, aveva accumulato un debito complessivo nei confronti dello Stato poco meno di 60'000 franchi, tuttavia - ha rilevato la Corte - dal febbraio 2017 il giovane "ha rinunciato alle prestazioni di assistenza pubblica e da allora non la ha più richieste". Inoltre la madre del ricorrente può contare attualmente di entrate complessive sufficienti a coprire pure il mantenimento del figlio.
Sulla base di questi elementi il TRAM ha pertanto deciso di accogliere il ricorso del 25enne, avvertendolo che la sua situazione dal profilo finanziario e lavorativo andrà sistematicamente riesaminata dall'autorità dipartimentale durante la validità del suo permesso di dimora. “Certo, l'insorgente non può pretendere di rimanere a carico della madre sine die – ha spiegato la Corte nella sentenza del 25 settembre scorso – Egli dovrà pertanto fare tutto il possibile per procacciarsi un'attività lucrativa”.
nic
© Ticinonews.ch - Riproduzione riservata

