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Ticino
Ricongiungimento negato a una famiglia kosovara
Ricongiungimento negato a una famiglia kosovara
Ricongiungimento negato a una famiglia kosovara
Redazione
9 anni fa
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di un padre di famiglia. I suoi due figli non potranno entrare in Svizzera

Il Tribunale federale ha respinto negli scorsi giorni un ricorso presentato da un 49enne cittadino kosovaro contro la sentenza emanata il 24 agosto 2015 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, che aveva confermato la decisione della Sezione della popolazione del Canton Ticino di negare un permesso di dimora (ricongiungimento familiare) a due dei suoi figli.

Dopo avere beneficiato di un permesso di corta durata (L) dal novembre 1995 al dicembre 1997, il cittadino kosovaro ha ottenuto dapprima un permesso di dimora annuale, seguito da un permesso di domicilio. Il 27 gennaio 2014 ha acquisito la nazionalità svizzera. Nel 1998 la moglie e i tre i figli si sono visti rilasciare un permesso di dimora a titolo di ricongiungimento familiare. Nel 1999 è nato in Ticino il quarto figlio della coppia e l'anno successivo la moglie ha lasciato la Svizzera con i figli, tornandovi da sola il 1° agosto 2004 e ottenendovi un permesso di dimora e in seguito di domicilio per vivere con il marito.

Il 3 maggio 2012 tre dei quattro figli hanno chiesto, tramite la Rappresentanza svizzera a Pristina, l'autorizzazione ad entrare in Svizzera e il rilascio di permessi di dimora, ma le domande sono state respinte dalla Sezione della popolazione del Canton Ticino, decisioni confermate su ricorso dal Consiglio di Stato il 23 gennaio 2013. Il Governo ha osservato che uno dei figli, maggiorenne, non poteva prevalersi del ricongiungimento familiare. La domanda del secondo figlio era tardiva e la terza è stata invece riconosciuta contraria agli interessi del richiedente. 

Il 3 maggio 2013 l'Ambasciata di Svizzera a Pristina ha rifiutato ai tre ragazzi l'autorizzazione di entrata nello spazio Schengen, considerando il loro ritorno in Patria alla scadenza del visto di tre mesi (chiesto per visitare i genitori) non sufficientemente garantito. Il 13 dicembre 2013 l'Ambasciata d'Italia ha accordato ai due figli minori un visto Schengen C della durata di 90 giorni per turismo. Il primo è giunto in Svizzera nel gennaio del 2014 e ha ottenuto un permesso di dimora temporaneo per motivi di studio nel Canton Zurigo. Il secondo è entrato nel nostro Paese tre mesi dopo.

A fine luglio 2014 la Sezione della popolazione ha respinto la domanda inoltrata dal padre volta ad ottenere un permesso di dimora per i due figli, ritenendo l'istanza tardiva e non rimarcando una modifica rilevante delle relazioni familiari preesistenti. Ha quindi fissato un termine di partenza agli interessati con scadenza al 30 settembre 2014 per lasciare la Svizzera, decisione confermata dapprima dal Consiglio di Stato ticinese e poi dal Tribunale cantonale amministrativo.

Anche per la Corte cantonale la domanda inoltrata era tardiva e la stessa ha rimarcato che che solo gravi motivi familiari, il soggiorno e l'attività lucrativa potevano essere fatti valere per beneficiare del ricongiungimento familiare, i quali tuttavia non erano ravvisabili nella fattispecie. 

Il 30 settembre 2015 il 49enne ha presentato ricorso al Tribunale federale, nel quale ha chiesto l'annullamento della sentenza cantonale, lamentando un'applicazione troppo restrittiva dell'Art. 47 della Legge federale sugli stranieri (LStr).

Ma i giudici, pur riconoscendo la tempestività delle domande (ovvero inoltrate prima del compimento dei 18 anni di età), hanno ritenuto che non fosserto dati i "gravi motivi familiari" previsti dalla LStr e che la richiesta di far venir in Svizzera il figlio minore "appare piuttosto come dettata dalla volontà di offrirgli migliori opportunità formative e professionali". 

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