
L'MPS ha inviato due interpellanze al Governo che ruotano attorno al gruppo Kering. La prima riguarda i controlli sulle residenze fittizie, mentre la seconda sulle condizioni per la statuto di globalisti. Ve le riportiamo qui di seguito:
1) Controlli sulle residenze fittizie: Gobbi ha mentito al Gran Consiglio?
Secondo l'MPS al Dipartimento delle istituzioni "sembra regnare un certa confusione su chi e in base a quale legge è responsabile dei controlli sulle residenze fittizie". A tal proposito il movimento riporta diverse dichiarazioni del direttore del DI Norman Gobbi: «L’ho detto più volte e torno a ribadirlo: il Cantone è competente per quanto riguarda rilascio e rinnovo dei permessi, e se ci sono delle segnalazioni noi interveniamo. Ma il controllo abitanti compete ai Comuni! Non spetta a noi» (Regione del 23 maggio 2019).
Nel caso Argo, fa notare l'MPS, le cose "sembrano essere andate diversamente". Rispondendo a un’interpellanza relativa alla perquisizione del domicilio di un ex dipendente della Argo, il Consigliere di Stato Norman Gobbi, il 6 novembre 2017 in aula aveva precisato:
"Nei vari articoli apparsi sulla vicenda i media hanno scritto di un potenziale caso di residenza fittizia sul nostro territorio, ovvero del venire meno di una delle condizioni per il rilascio e il mantenimento di un permesso di dimora che prevede che una persona titolare del permesso B debba risiedere stabilmente ed effettivamente in Svizzera. Ogni volta che l'Ufficio della migrazione viene a conoscenza di un sospetto caso di abuso procede con gli accertamenti necessari, tra i quali figura anche il coinvolgimento delle autorità di polizia per il controllo sul territorio come previsto dalle basi legali applicabili, vale a dire il Regolamento della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 [RL 1.2.2.1.1]. Le verifiche usuali poste in essere dall'Ufficio in presenza di sospette residenze fittizie possono scaturire anche da notizie di stampa, le quali sono recepite unicamente quale indicatore di rischio: questo non è il primo caso che, a seguito di articoli di stampa, conduce a verifiche di questo tipo".
Per l'MPS "non si capisce come mai se il controllo degli abitanti spetta ai comuni, l’Ufficio della migrazione può ordinare verifiche sulla base di notizie di stampa (e non una sola volta, in diversi casi, secondo quanto ha affermato da Gobbi). Nel caso del dell’ex dipendente della Argo la perquisizione era stata effettuata dalla polizia cantonale su richiesta dell’Ufficio migrazione (“posso dire che chi vi parla ha informato solo post facto il collega Beltraminelli sugli avvenuti controlli da parte della Polizia cantonale e dell'Ufficio migrazione”)".
Poi l'MPS rincara, riportando risposte del Governo a due domande contenute nell'interrogazione 38.18 sulle residenze fittizie (Perquisizioni anche a casa dei manager di Gucci e alla LGI?). Se le informazioni diffuse dai media internazionali dovessero essere confermate, di quale reato potrebbe essere accusata la Luxury Goods Services (LGS) per aver contribuito a far ottenere le residenze fittizie a manager del gruppo? chiedeva il movimento. La risposta: "A titolo generale, laddove venga accertato che il permesso di soggiorno è stato effettivamente ottenuto sulla scorta di una falsa informazione - per esempio in caso di residenza non effettiva in Svizzera da parte del titolare - l’Ufficio della migrazione segnala simili fattispecie al Ministero pubblico al fine di accertare se sono dati gli estremi per l’apertura di un’inchiesta penale per inganno nei confronti dell’autorità (art. 118 LStr)".
Domanda: Attilio Cometta, della Sezione della Popolazione, aveva dichiarato il 17 novembre 2015 al portale tio.ch che “chiunque inganna le autorità e ottiene per se sé o per altri il rilascio di un permesso è punito con una pena detentiva sino a 5 anni o una pena pecuniaria”. È esatto? Questa pena si applicherebbe alla Luxury Goods Services?" La risposta: "L’informazione comunicata a suo tempo dal già Capo Sezione della popolazione, nel merito è ancora attuale. Infatti l’art. 118 cpv. 1 LStrsancisce che “chiunque inganna le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge fornendo dati falsi o tacendo fatti essenziali e ottiene in tal modo, per sé o per altri, il rilascio di un permesso o evita che il permesso sia ritirato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria”. È compito dell’autorità del perseguimento penale, laddove ne vengono accertati i presupposti, valutare quale pena adottare".
Ora il Ministero pubblico, che ieri ha emanato un non luogo a procedere sulle presunte residenze fittizie dei manager Kering, afferma: "L 'art. 118 LStrl si applica infatti unicamente a cittadini terzi, non facenti parte della comunità europea (cfr. art. 2 LStrl), mentre ai cittadini Ue occorre applicare le disposizioni dell'Accordo del 21.06.1999 tra la Confederazione Svizzera da una parte e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone. Per verificare la regolarità della residenza di cittadini Ue (non soggetti a contingentamento), non vanno quindi considerati i criteri della LF sugli stranieri, ma quelli dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e quelli degli accordi bilaterali, ritenuto che un'eventuale violazione di queste normative avrebbe, semmai, comportato una procedura contravvenzionale (multa), di competenza dell'autorità amministrativa.”
Due risposte che, ribadisce l'MPS, sono "diametralmente opposte e non per una questione di nazionalità visto che sia i manager della Kering sia l’ex dipendente Argo sono cittadini dell’Ue/Aels". Per il movimento occorre quindi capire come mai lo stesso articolo di legge venga interpretato in maniera diversa dal DI e dal Ministero Pubblico. "Il rischio è infatti che le autorità stiamo applicando una legge in maniera erronea, vista le perentorie riposte all’interrogazione 38.18"
L'MPS chiede quindi al Consiglio di Stato: "L’Ufficio migrazione può o non può ordinare verifiche sulla base di articoli di stampa? Chi la racconta giusta in merito all’art. 118 LStr? Il Consiglio di Stato nella risposta all’interrogazione 38.18 o il Ministero Pubblico? Le autorità competenti in materia di migrazione hanno finora applicato l’art 118 anche nel caso di residenze fittizie di cittadini degli stati Ue/Aels sì o no?"
2) Quali sono le condizioni per la statuto di globalisti e delle società principali?
"Il gruppo Kering ha accettato di pagare una multa di 1,25 miliardi di euro per chiudere il contenzioso con il fisco italiano e “ha riconosciuto che i rilievi mossi in sede di verifica riguardano la sussistenza di una stabile organizzazione in Italia nel periodo 2011-2017, con relativa attribuzione di utili e, sotto altro profilo, i prezzi di trasferimento praticati da LGI, per il medesimo periodo, con la consociata Guccio Gucci S.p.A.”.
Gli investigatori italiani hanno infatti accertato che la maggior parte delle funzioni di commercializzazione dei prodotti non avvenivano in Svizzera ma a Milano, dove ha sede l'unità locale della Gucci. Nelle indagini risultano indagati per omessa dichiarazione dei redditi anche l'amministratore delegato e presidente di Gucci (il marchio più importante del gruppo Kering) Marco Bizzarri e il suo predecessore Patrizio Di Marco. È infatti emerso che le loro residenze in Ticino, dove hanno anche beneficiato dello statuto di globalista, erano fittizie.Insomma la LGI è in realtà una scatola vuota dove transitano pacchi e venivano stampate fatture. La partenza delle LGI non ha nulla a che vedere con l’aliquota fiscale, come alcuni cercano goffamente di far credere ancora ora in un estremo tentativo di salvare la faccia e difendere un settore economico che si è rivelato molto meno “promettente” di quanto ci era stato detto finora.Come ha sottolineato Marco Bernasconi, intervistato dalla Regione in data 23 maggio 2019, molte società che hanno beneficiato di copiosi sgravi fiscali tornano nei loro paesi di provenienza, dove le imposte sono più alte rispetto al Ticino.
“Fino a qualche anno fa si pensava che il motivo della partenza poteva essere le aliquote molte alte del Ticino rispetto ad altri cantoni. Ma adesso si assiste a delle uscite non verso altri cantoni, ma verso l’estero» poiché gli Stati vicini hanno deciso che le aziende devono essere tassate nel luogo in cui producono e dove conseguono il loro profitto. «Non c’è molto che si possa fare per evitare queste partenze».
Il problema è piuttosto stabilire le responsabilità politiche e capire come sia stato possibile che il cantone abbia deciso di puntare su un settore basato unicamente sull’ottimizzazione fiscale e che si sapeva già avere un futuro incerto, visto che non è da ieri che si discute dei nuovi standard internazionali contro il trasferimento degli utili.Al di là delle cifre gonfiate e giudizi decisamente troppo entusiasti di alcuni economisti, sarà necessario anche capire se questa società e questi manager avevano diritto a trattamenti di favore in Ticino".
Chiediamo pertanto al lodevole Consiglio di Stato:1 – L’art. 3 cvp. 3 della Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) del 14 dicembre 1990 precisa:3 La dimora fiscale in Svizzera è data quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:a. almeno 30 giorni esercitandovi un'attività lucrativa;b. almeno 90 giorni senza esercitare un'attività lucrativa.Questa disposizione si applica anche ai globalisti?2 – Il pagamento dell’affitto di un privato cittadino da parte di un’azienda è considerato una forma di retribuzione o di reddito?3 – se un’impresa con sede in Svizzera paga l’affitto di un privato che beneficia dello statuto di globalista si tratta di una forma di retribuzione o di reddito?4 – In caso di una risposta negativa alla domanda 2 o 3: I dipendenti FFS hanno diritto a ricevere dalla propria impresa l’abbonamento generale annuale di 2 o 1 classe. Ai fini fiscali tale abbonamento generale viene considerato come reddito ed aggiunto al salario. Come giustifica la disparità di trattamento tra l’abbonamento generale (di un normale salariato con un reddito modesto) ed il pagamento di un elevato affitto (ad un manager pagato a peso d’oro)?5 – le società principali, contrariamente a quelle a statuto speciale, beneficiano di sgravi fiscali anche a livello federale e non solo cantonale e comunale. L’esenzione fiscale di una parte dell’utile viene concessa sulla base, non di una legge, ma di una circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (Circolare n. 8 dell’AFC). Questa prassi è applicata anche dal Ticino.Nel concedere l’esenzione, spiegano gli esperti della SUPSI [1]“la prudenza è d’obbligo poiché almeno una parte di utile conseguito da queste società potrebbe essere oggetto di una rivendicazione da parte degli Stati esteri:· nel caso in cui non ritenessero idonei i prezzi di trasferimenti intragruppo (transfer pricing);· nel caso in cui sostenessero che esiste una stabile organizzazione nella loro giurisdizione."
Nel caso della LGI il Ticino ha concesso uno sgravio troppo consistente?"
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