Cerca e trova immobili
Ticino
Recapito fittizio, espulso cittadino italiano
Recapito fittizio, espulso cittadino italiano
Recapito fittizio, espulso cittadino italiano
Redazione
9 anni fa
Il TF ha dato ragione alla Sezione della popolazione: "Il centro dei suoi interessi non era in Svizzera"

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di un cittadino italiano contro la decisione della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni di dichiarare decaduto il permesso di domicilio di cui disponeva e, di conseguenza, di allontanarlo dalla Svizzera.

Nel settembre del 2015 la Sezione della popolazione aveva ritenuto che l'interessato, pur essendo notificato quale domiciliato in un comune ticinese, di fatto risiedesse prevalentemente in Italia, e che pertanto il suo recapito nel nostro Cantone fosse fittizio. Sia il Consiglio di Stato sia il Tribunale cantonale amministrativo avevano dato ragione alla Sezione della popolazione, spingendo l’uomo a presentare ricorso al Tribunale federale, tramite l'avvocatessa Immacolata Iglio Rezzonico, per contestare la revoca del suo permesso C.

Occorre tuttavia precisare che non si è trattato di una revoca, come erroneamente indicato dalla risoluzione dipartimentale, bensì di una notifica di decadimento del permesso C. Il ricorrente ha tentato invano di far leva su questa discrepanza: “Benché usi erroneamente il termine di "revoca" la risoluzione dipartimentale verte in realtà sull'aspetto della decadenza e menziona le disposizioni legali che regolano la questione”, si legge infatti nella sentenza.

I giudici di Mon Repos hanno inoltre concordato con la Sezione della popolazione, secondo cui il centro dei suoi interessi non era in Svizzera. Il ricorrente aveva infatti sostenuto di non essersi mai assentato dalla Svizzera per oltre sei mesi ma secondo la giurisprudenza “la fattispecie della decadenza è realizzata anche se una persona manca regolarmente dalla Svizzera ritornandovi ogni volta prima del trascorrere dei sei mesi previsti dalla legge, per motivi di visita, turismo o affari”.

“Al pari di un'assenza continuata, questi rientri non interrompono infatti le assenze all'estero, neppure quando lo straniero ha un alloggio nel nostro Paese”, ha evidenziato il Tribunale federale respingendo il ricorso del cittadino italiano.

A suo carico sono state inoltre poste le spese giudiziarie pari a 2'000 franchi.

© Ticinonews.ch - Riproduzione riservata