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Ticino
Quella raccomandata mai arrivata...
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Redazione
10 anni fa
Un automobilista ticinese, dichiarato assente ingiustificato al suo processo, ha ottenuto ragione a Losanna

La Posta svizzera non è più quella di una volta.

Può essere questa la morale di una sentenza pubblicata oggi dal Tribunale federale, che vede quale protagonista un cittadino ticinese.

L'uomo era stato colpito nell'aprile 2015 da un decreto d'accusa per una contravvenzione alla legge federale sulla circolazione stradale. Una contravvenzione non grave, visto che la multa ammontzava a soli 100 franchi. Pochi giorni dopo egli aveva impugnato il decreto e quindi la Sezione della circolazione aveva trasmesso gli atti alla Pretura penale per lo svoglimento della procedura dibattimentale.

Il 20 agosto 2015 il presidente della Pretura penale ha citato le parti al dibattimento per il 10 settembre seguente. La citazione è stata inviata tramite raccomandata all'imputato, ma egli non l'ha ritirata entro il periodo di giacenza. Il giorno del processo, quindi, il presidente della Pretura penale ha dichiarato l'imputato assente ingiustificato ed ha così ritenuto ritirata l'opposizione, stralciando il procedimento penale dai ruoli.

L'uomo ha adito contro questa decisione la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello, sostenendo di non aver ricevuto dalla Posta l'avviso di ritiro dell'invio raccomandato e quindi di non aver avuto conoscenza della data fissata per il processo. Ma i giudici ticinesi gli hanno dato torto.

Non così quelli del Tribunale federale, cui il cittadino si è rivolto ricordando che "la Posta svizzera non è più come efficiente come in passato". I giudici di Losanna hanno infatti accolto il ricorso dell'automobilista.

"L'invio postale raccomandato contenente la citazione al dibattimento non è stato ritirato dall'imputato entro il periodo di giacenza presso l'ufficio postale ed è perciò stato ritornato al tribunale di primo grado" scrivono i giudici federali nella loro sentenza. "Egli non era quindi a conoscenza della citazione e delle conseguenze della mancata comparizione, sicché la finzione del ritiro dell'opposizione non trova applicazione."

"Un comportamento del ricorrente costitutivo di abuso di diritto non è stato accertato dalle istanze cantonali, né risultano elementi che potrebbero permettere di ritenere ch'egli si è disinteressato alla continuazione della procedura rinunciando all'esame dell'accusa da parte dell'autorità giudiziaria" proseguono i giudici. "Sollevando l'opposizione il ricorrente ha per contro manifestato la propria intenzione di essere giudicato da un tribunale secondo la procedura ordinaria. In tali circostanze, non essendo informato del dibattimento, non si giustificava di opporgli un doppia finzione. Il tribunale di primo grado avrebbe dovuto inviargli una nuova citazione."

Il dossier è quindi stato rinviato in Ticino, affinché venga espressa una nuova decisione.

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