
L'espulsione di una donna serba e dei suoi due figli, decisa dalla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Canton Ticino, è stata annullata dal Tribunale federale con sentenza pubblicata oggi.
La donna era giunta in Svizzera nel 1995 a seguito dei genitori e aveva ottenuto un permesso di dimora annuale. Nel 2000 aveva sposato un cittadino kosovaro, anch'egli a beneficio di un permesso di dimora, con il quale aveva avuto due figli. La coppia si era poi separata di fatto nel 2009 e i figli erano rimasti con la madre, con obbligo per il padre di versare un contributo di mantenimento.
Nel 2014 la donna aveva chiesto per l'ennesima volta il rinnovo del permesso di dimora per lei e per i propri figli, ma al contrario di quanto avvenuto gli anni precedenti, in quell'occasione la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni decise di negare il rinnovo, a causa del fatto che la donna continuava a percepire assegni famigliari integrativi e prestazioni assistenziali per un importo di 1'922 franchi mensili.
Il mancato rinnovo era poi stato confermato sia dal Consiglio di Stato che dal Tribunale amministrativo cantonale, il quale non era però entrato nel merito del ricorso perché la donna non aveva pagato l'anticipo spese.
Nel gennaio 2016 la cittadina serba chiese alla Sezione della popolazione di riesaminare la sua decisione del 2014, portando nuovi elementi a suo favore. Ma, ritenendo che le circostanze fatte valere dalla donna non costituissero fatti nuovi, già nel febbraio successivo la Sezione della popolazione respinse la richiesta.
La stessa domanda di riesame era stata poi respinta, su ricorso, sia dal Consiglio di Stato che dal Tribunale cantonale amministrativo.
In agosto la donna ha quindi tentato la sua ultima carta, quella del Tribunale federale di Losanna, ottenendo ragione.
Secondo i giudici federali, infatti, i nuovi elementi portati dalla donna indicano una situazione mutata che non consente più la revoca del permesso. Essa ha infatti nel frattempo trovato un lavoro come operaia con uno stipendio di 3'900 franchi mensili (che potrà iniziare solo una volta ottenuto il permesso di dimora) e sua sorella si è offerta di versarle un importo mensile di 1'500 franchi finché non sarà in grado di mantenersi autonomamente. Dal gennaio di quest'anno, inoltre, la donna aveva rinunciato a percepire le pretazioni assistenziali.
La decisione ticinese di non riesaminare la richiesta della donna è quindi stata considerata in contrasto con l'art. 29 della Costituzione. Sarà ora la Sezione della popolazione a doversi nuovamente chinare sul caso in base ai nuovi elementi portati dalla donna e rilasciare a lei e ai suoi figli un permesso di dimora. Lo Stato del Canton Ticino dovrà inoltre versarle 1'500 franchi quale copertura delle spese sostenute per il ricorso al Tribunale federale.
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