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Ticino
"Quel materiale non andava bene"
"Quel materiale non andava bene"
"Quel materiale non andava bene"
Redazione
9 anni fa
Il TF ha respinto il ricorso di una ditta ticinese cui il TRAM aveva annullato l'assegnazione di una commessa pubblica

Ha ottenuto ragione anche in ultima istanza una ditta ticinese che si era rivolta al Tribunale cantonale amministrativo per contestare la decisione delle AIL SA di assegnare la commessa per la realizzazione costruzione prefabbricata in legno concernente l'ampliamento nord/sud dello stabile amministrativo di Muzzano a una ditta concorrente, arrivata prima nella graduatoria. Il concorso era stato pubblicato sul Foglio ufficiale il 1° marzo 2016.

La ditta ricorrente aveva ritenuto che il programma dei lavori presentato dalla dita vincitrice fosse "lacunoso e non attendibile". il Tribunale cantonale amministrativo aveva però stabilito che sebbene la conformità della documentazione "potesse apparire perlomeno dubbia", la questione poteva rimanere aperta poiché la sua offerta avrebbe dovuto ad ogni modo essere esclusa per altre ragioni. La Corte cantonale aveva cioè rilevato che la committente avrebbe dovuto escluderla dalla gara perché essa, avvalendosi della possibilità di offrire un prodotto analogo a quello di riferimento per la fornitura del telo per facciate, aveva offerto un prodotto che in realtà non era equivalente poiché le sue specifiche tecniche non corrispondevano a quelle richieste. "Essendo l'offerta incompleta la stazione appaltante avrebbe dovuto escluderla", avevano concluso i giudici cantonali annullando la decisione di aggiudicazione.

Contro questa decisione, in data 19 dicembre 2016 la ditta vincitrice aveva impugnato la sentenza cantonale davanti al Tribunale federale con un ricorso in materia di diritto pubblico e, in un atto separato, con un ricorso sussidiario in materia costituzionale, che i giudici losannsi avevano riunito in un solo incarto. In sostanza la ditta vincitrice aveva lamentato un eccesso del potere di apprezzamento e una violazione del principio di proporzionalità e del divieto di formalismo eccessivo. La Corte cantonale sarebbe cioè "andata oltre fondandosi su argomenti nemmeno contestati dalla ditta ricorrente".

I giudici di Mon Repos hanno tuttavia tenuto conto sia del principio dell'applicazione d'ufficio del diritto, sia del relativo margine di apprezzamento di cui godono le autorità cantonali nel valutare la conformità delle offerte alle prescrizioni di gara e nel sancirne l'estromissione in caso di irregolarità. "Era prevedibile che i giudici cantonali si sarebbero chinati sulla questione - si legge nella sentenza - Stando così le cose, non si può rimproverare all'istanza inferiore di aver violato il diritto di essere sentito della qui ricorrente, né di aver deciso cogliendola di sorpresa, come invece lei pretende".

Il ricorso della ditta vincitrice è stato quindi respinto e a suo carico sono inoltre state poste le spese giudiziarie pari a 5'500 franchi. La ditta seconda classificata (che si è quindi aggiudicata la commessa) verrà inoltre indennizzata per altri 5'500 franchi.

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