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Ticino
Pubblicità AET è legale?
Redazione
15 anni fa
Secondo Pronzini e Stojanovic, AET avrebbe infranto la Legge sull’esercizio dei diritti politici e il relativo Regolamento

Matteo Pronzini e Nenad Stojanovic tornano alla carica in merito alla pubblicità di AET a sostegno del carbone: “Lo scorso 2 maggio 2011 Nenad Stojanovic, a nome del Gruppo PS in Gran Consiglio, ha presentato un’interrogazione (numero 92.11) al Consiglio di Stato sull’eventuale campagna di AET in vista dalla votazione sull’iniziativa popolare “Per un’AET senza carbone!” del prossimo 5 giugno 2011”. (vedi articolo correlato)E inoltre: “Fino alla data odierna il Consiglio di Stato, malgrado l’evidente urgenza di una risposta, non ha ancora preso posizione. Nel frattempo l’AET ha aperto un sito (www.mixenergetico.ch) interamente dedicato al sostegno della posizione maggioritaria emersa dai lavori parlamentari (opposizione all’iniziativa popolare e sostegno al controprogetto)”.“L’Azienda Elettrica Ticinese è un ente di diritto pubblico” – continua il comunicato – “sottostante alla relativa legge istituente l’Azienda elettrica ticinese del 25 giugno 1958 e la legge cantonale sull’energia del 8 febbraio 1994. Ne consegue che l’AET è tenuta a rispettare, in caso di votazioni su iniziative e referendum, la Legge sull’esercizio dei diritti politici e il relativo Regolamento. In particolare, il Regolamento, e più specificamente il capitolo “O” (“Informazione ai cittadini in occasione delle votazioni popolari cantonali e comunali”), indica l’obbligo delle autorità di un’informazione paritetica ai cittadini (vedi artt. 42b, cpv. 2, e 42c)”.Le richieste sono: “Alla luce di queste considerazioni appare chiaro che l’AET, istituendo il sito www.mixenergetico.ch, ha infranto il Legge sull’esercizio dei diritti politici e il relativo Regolamento"."I sottoscritti deputati chiedono di conseguenza al Consiglio di Stato: di intervenire immediatamente nei confronti dell’AET affinché il sito www.mixenergetico.ch rispetti le disposizioni di legge in materia d’informazione ai cittadini in occasione delle votazioni popolari (pariteticità dell’informazione in occasione di votazioni popolari cantonali e comunali)” e in seguito “di comunicare chi ha deciso, e sulla base di quale disposizioni di legge, l’apertura ed il contenuto del sito”.

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