
Lo scorso 10 marzo 2016 il consigliere di Stato Christian Vitta annunciava, nella sua veste di presidente dell’Ufficio cantonale di conciliazione (UCC), il primo incontro tra le parti sociali del settore della vendita. All’incontro hanno partecipato i rappresentanti delle parti sociali: Federcommercio, DISTI Distributori Ticinesi, UNIA Ticino e Moesa, Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese (OCST), Sindacati Indipendenti Ticinesi (SIT), Sindacato Interprofessionale (SYNA) e Società Impiegati di Commercio (SIC Ticino).
La convocazione dell'UCC ha fatto storcere il naso al deputato in Gran Consiglio Matteo Pronzini (MPS), che oggi presenta un'interrogazione in merito al Consiglio di Stato. "L’azione dell’UCC è regolata da precise disposizioni di legge alle quali, evidentemente, il suo presidente si deve (o si dovrebbe attenere) - si può leggerne nel testo dell'interrogazione - "È vero infatti che tra i compiti dell’UCC vi è quello di “ favorire la conclusione di contratti collettivi di lavoro tra datori di lavoro o loro associazioni e associazioni di lavoratori, ma è anche vero che la stessa legge prevede precise norme per la convocazione dell’UCC. In particolare la procedura prevede che l’UCC venga convocato dal Presidente “su richiesta del Consiglio di Stato, su istanza motivata di una delle parti interessate, su richiesta della Commissione tripartita cantonale o d’ufficio, ogni qualvolta sia sorta o minacci di sorgere una contestazione collettiva tra datori di lavoro e lavoratori”.
Le perplessità di Pronzini riguardano la procedura seguita per quella che è stata, secondo il deputato, "una convocazione dell’Ufficio cantonale di conciliazione (UCC)". Pronzini sottopone quindi le seguenti domane al Consiglio di Stato:
1.L’UCC è stato convocato da una delle parte menzionate nell’art.6 cvp 1 della Legge sull’Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro?
2.In caso affermativo quando questa richiesta è avvenuta e quale motivazione è stata addotta?
3.Qualora l’UCC sia stato convocato d’ufficio (o da una delle parti legittimate a farlo) possono essere spiegate brevemente le “contestazioni collettive” pendenti o che “minacciavano di sorgere” tra datori di lavoro e lavoratori e che questa convocazione dovrebbe risolvere?
4. Se questi incontri, come sembra, sono da considerare vere e proprie sedute dell’UCC, ad esse si applicano tutte le disposizioni previste dalla Legge sull’Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro ?
Il deputato rileva inoltre la presenza all'incontro di due associazioni in rappresentanza dei datori di lavoro, l'una, però, membro dell'altra. Per questo motivo vengono poste le seguenti domande:
5. Per quale ragione l’UCC non ha convocato, come rappresentante della parte padronale, solo Federcommercio che, statuti alla mano, rappresenta i datori di lavoro del settore del commercio?
6. Per quale ragione i rappresentanti di un’associazione padronale (DISTI) che hanno dichiarato e continuato a dichiarare di non voler sottoscrivere un CCL (poiché già firmatari di loro CCL aziendali) sono chiamati a negoziare la stipulazione di questo stesso CCL? Non trova il Consiglio di stato questa situazione assai paradossale e non conforme allo spirito di una trattativa per la stipulazione di un CCL, né tantomeno alle disposizioni della Legge sull’Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (art. 16)?
7. Si ritiene che, viste queste premesse, DISTI possa essere considerata, in questo specifico contesto, una “parte” contrattuale?
8. Non si ritiene che, in questo modo, gli interessi della grande distribuzione siano di fatto sovrarappresentati al tavolo dei negoziati, trovandosi questa categoria doppiamente rappresentata, sia da DISTI che da Federcommercio?
"Non è un mistero per nessuno che l’obiettivo politico di questa trattativa - prosegue il testo dell'interrogazione - sia quello di permettere l’entrata in vigore della nuova Legge sugli orari di apertura dei negozi, approvata dal popolo lo scorso febbraio. Affinché questo possa avvenire è necessario che venga stipulato un CCL per il settore e che questo CCL possa essere decretato di obbligatorietà generale. A questo proposito val la pena ricordare che la Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL) prevede quanto segue sulle condizioni da adempiere affinché un CCL stipulato tra le parti possa essere decretato di obbligatorietà generale: “i datori di lavoro e i lavoratori già vincolati dal contratto collettivo devono poter formare la maggioranza dei datori di lavoro e dei lavoratori che sarebbero vincolati dal contratto quando ad esso fosse conferita l'obbligatorietà generale. I datori di lavoro vincolati devono inoltre impiegare la maggioranza di tutti i lavoratori. Se circostanze particolari lo giustificano, si può eccezionalmente derogare all'esigenza che i lavoratori già vincolati abbiano a formare la maggioranza. Tali condizioni si devono poter verificare prima della eventuale dichiarazione di obbligatorietà, devono cioè essere presenti al momento della stipulazione del CCL."
Alla luce di queste considerazioni, Pronzini conclude chiedendo al Governo se, le parti contraenti del CCL rispettano le condizioni prevista dalla LOCCL, e più in particolare:
9. I datori di lavoro e i lavoratori che, attraverso la firme delle parti presenti all’attuale negoziato, sarebbero vincolati da questo CCL formerebbero la maggioranza dei datori di lavoro e dei lavoratori che sarebbero vincolati dal contratto quando ad esso fosse conferita l'obbligatorietà generale?
10. I datori di lavoro presenti all’attuale negoziato impiegano la maggioranza di tutti i lavoratori?
11. Al fine di rendere più chiaro il dibattito oggi in atto attorno alla “stipulazione forzata” di questo CCL, chiediamo al governo di rendere pubblici i seguenti dati che permetterebbero di comprendere, se esiste, la vera portata di questo “negoziato”:
a) numero di lavoratori e lavoratrici del settore della vendita che cadrebbero sotto il raggio di validità del CCL attualmente in fase di negoziazione (esclusi quindi gli indipendenti e le imprese famigliari)
b) il numero di lavoratori attualmente sottoposti a un CCL o a un regolamento aziendale che fissa dei salari minimi
c) il numero di dipendenti la cui situazione in materia di salario e orario di lavoro è regolamentata dal Contratto normale di lavoro per il personale della vendita (negozi con meno di 10 addetti).
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