
In relazione alla segnalazione del deputato MPS Matteo Pronzini in merito a presunte residenze fittizie in Ticino di manager del gruppo Kering, il Procuratore Pubblico Capo Arturo Garzoni ha emanato lo scorso 22 maggio un decreto di non luogo a procedere, "non sussistendo i presupposti per ipotizzare un reato penale, in particolare quello di inganno nei confronti dell'autorità (art. 118 della Legge federale sugli stranieri; LStrl)" si legge in una nota del Ministero pubblico.
L'art. 118 LStrl si applica infatti unicamente a cittadini terzi, non facenti parte della comunità europea (cfr. art. 2 LStrl), mentre ai cittadini UE occorre applicare le disposizioni dell'Accordo del 21.06.1999 tra la Confederazione Svizzera da una parte e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone.
Per verificare la regolarità della residenza di cittadini UE (non soggetti a contingentamento), non vanno quindi considerati i criteri della LF sugli stranieri, ma quelli dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e quelli degli accordi bilaterali, ritenuto che un'eventuale violazione di queste normative avrebbe, semmai, comportato una procedura contravvenzionale (multa), di competenza dell'autorità amministrativa.
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