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Ticino
"Premiare i proprietari di case secondarie"
"Premiare i proprietari di case secondarie"
"Premiare i proprietari di case secondarie"
Redazione
9 anni fa
Proposta al Governo un'iniziativa parlamentare volta a modificare l'articolo 21 della legge sul Turismo

"Le case secondarie e i rustici, specialmente nelle nostre valli, sono si un luogo di riposo e di svago dove il proprietario va a ricaricarsi come se fosse in vacanza ma in realtà per la maggior parte dei proprietari si trasforma in un impegno costante alla manutenzione del territorio e del paesaggio quindi far pagare una tassa forfettaria per posto letto è ormai anacronistico". È quanto si legge nella premessa scritta da Fabio Badasci (Lega) al Governo, tramite un'iniziativa parlamentare elaborata, chiededo una modifica dell'articolo 21 della legge sul Turismo. "Oggi - aggiunge - molti proprietari di case secondarie mettono a disposizione il proprio alloggio nei periodi in cui loro non ne usufruiscono e quindi pagano già la tassa di soggiorno per i giorni e per il numero di persone che lo occupano".

Di seguito riportiamo integralmente la proposta di modifica della legge sul Turismo, articolo 21:

L'esonero dell’obbligo del pagamento forfettario va a favore dei proprietari che usufruiscono personalmente della propria casa secondaria ma rimane per chi affitta annualmente o almeno per 3 mesi il proprio alloggio a terzi con il sistema forfettario per letto.Legge sul turismo (LTur)(del 25 giugno 2014)Tassa di soggiorno

Art. 21 1 - La tassa di soggiorno è destinata esclusivamente al finanziamento delle infrastrutture turistiche, dell’assistenza al turista, dell’informazione e dell’animazione.2 - Sono soggette al pagamento della tassa di soggiorno tutte le persone che pernottano in un Comune che non è quello del domicilio ai sensi del Codice civile svizzero, come ospiti in alberghi, pensioni, ostelli della gioventù, ristoranti con alloggio, campeggi, alloggi collettivi, capanne, appartamenti e case di vacanza, camper e altri stabilimenti o veicoli analoghi.3 - I datori di alloggio e i proprietari di appartamenti e case di vacanza date in locazione sono responsabili dell’incasso della tassa di soggiorno e del suo riversamento alle OTR.4 - L’importo della tassa di soggiorno, differenziato in funzione delle categorie di alloggio, è di fr. 0.50 al minimo e di fr. 4.50 al massimo per pernottamento.5 - I proprietari di appartamenti, di case di vacanza o di camper e bungalow che affittano il proprio alloggio per più di 3 mesi consecutivi allo stesso locatario sono tenuti a pagare un importo annuo fisso compreso tra fr. 15,- e fr. 100.- per posto letto, a seconda dell’accessibilità e dell’offerta turistica esistente dove è ubicata la residenza.

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