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“Poteva operarsi anche a Zurigo”
“Poteva operarsi anche a Zurigo”
“Poteva operarsi anche a Zurigo”
Redazione
9 anni fa
Il TF ha respinto il ricorso di un ticinese che aveva chiesto il rimborso delle cure sostenute in Austria

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di un ticinese che aveva chiesto alla propria cassa malati il rimborso dei costi di ospedalizzazione sostenuti presso una clinica privata austriaca. L’uomo era stato operato d'urgenza il 23 maggio 2008 per uno Schwannoma emorragico del trigemino sinistro e in seguito a questo intervento aveva lamentato una paresi del nervo facciale periferico sinistro con perdita dell'udito e dell'equilibrio, disturbi sensitivi nel territorio trigeminale sinistro e difficoltà della chiusura dell'occhio sinistro.

L’anno successivo aveva subito un intervento di ricostruzione facciale una Casa di Cura Privata a Pisa, non assunto dalla Cassa malati Mutuel, né in virtù dell'assicurazione obbligatoria (segnatamente vista l'assenza di urgenza del trattamento preventivamente pianificato), né in virtù delle assicurazioni complementari.

Nel giugno del 2015 era stato nuovamente operato presso una clinica privata di Vienna. Lì era stato sottoposto a un doppio Crossface-trapianto di nervi una fissazione del tendine periorale e sospensione del tendine dell'arco zigomatico sinistro, come pure una sospensione del derma nasolabiale sinistro. Con tale intervento era intenzione ricostruire la funzione motoria sia della chiusura delle palpebre che della mimica a livello della bocca. Anche in questo caso Mutuel aveva rifiutato l'assunzione dei costi di ospedalizzazione per un importo totale di 16'253.20 franchi.

L’uomo si era così rivolto al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, cui ha chiesto l'annullamento della decisione di Mutuel e il rimborso delle spese di cura per l'ospedalizzazione in Austria. Il 18 luglio 2017 la Corte cantonale aveva respinto il ricorso e confermato il provvedimento della Mutuel.

Il ricorrente si era quindi rivolto al Tribunale, cui aveva chiesto il rimborso delle spese di cura per l'intervento in Austria e il "rimborso spese alle autorità pubbliche coinvolte per colpa della Mutuel e che hanno dovuto impiegare importanti risorse in termini di tempo".

I giudici di Mon Repos hanno però rilevato come quella di Vienna fosse una clinica privata che ha fatturato le proprie prestazioni secondo tariffe private e al di fuori del sistema sanitario statale austriaco e che non vi fosse un'urgenza delle cure in Austria (art. 36 cpv. 2 OAMal, presupposto per eccepire al principio di territorialità delle cure in Svizzera consacrato all'art. 34 cpv. 2 LAMal).

Inoltre, come accertato dal Tribunale cantonale, era emerso che la medesima operazione eseguita a Vienna era possibile anche all'ospedale universitario di Zurigo. Per questi motivi il TF ha respinto il suo ricorso e posto a suo carico le spese processuali, pari a 500 franchi.

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