
È stato respinto anche il secondo ricorso presentato al Tribunale federale dal presidente dell'Ordine dei medici del Cantone Ticino Franco Denti contro la LCAMal, la legge cantonale di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie che istituisce i reparti acuti di minore intensità (RAMI), "nella quale è previsto il contestato declassamento di questi ultimi in Istituì di cura, con il sistema di finanziamento che ne consegue."
Così aveva sostenuto Denti, commentando la decisione del Tribunale federale di dichiarare irricevibile il suo primo ricorso contro il decreto legislativo, approvato dal Gran Consiglio lo scorso 15 dicembre, con il quale è stata adottata la nuova Pianificazione ospedaliera cantonale (vedi articolo suggerito).
"Questo secondo ricorso è quello che mette veramente in discussione l'impostazione della pianificazione ospedaliera e è quello in cui abbiamo principalmente risposto le nostre speranze", aveva dichiarato Denti. "Restiamo quindi in attesa di questa seconda sentenza."
Sentenza che anche in questo caso non dà ragione a Denti: come riferito dal Dipartimento della sanità e della socialità in un comunicato, il Tribunale federale ha infatti giudicato inammissibile per difetto di legittimazione il ricorso presentato contro la modifica della LCAMal, volta a disciplinare l’istituzione dei reparti acuti a minore intensità.
Il Tribunale federale, con decisione adottata negli scorsi giorni, si è pronunciato sull’unico ricorso interposto contro la modifica della LCAMal che prevedeva la creazione di reparti acuti a minore intensità e il loro finanziamento, distinguendoli dalle cure acute dispensate in regime ospedaliero e dalle cure acute e transitorie, assicurate in alcune case per anziani del Cantone.
Il ricorrente chiedeva in via principale l’annullamento degli articoli concernenti la creazione dei suddetti reparti o, in via subordinata, la loro parificazione agli ospedali acuti con le conseguenti regole di finanziamento definite a livello federale.
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione, in quanto il ricorrente non ha dimostrato di essere toccato in modo attuale o virtuale dalla normativa adottata in misura maggiore rispetto a un’altra persona e non può quindi vantare un interesse degno di protezione al suo annullamento.
Questa sentenza è di particolare importanza per il Cantone, poiché con le modifiche della LCAMal cresciute ora in giudicato, si può procedere tempestivamente all’implementazione del nuovo comparto di cura, lavorando di concerto con i fornitori di prestazione e gli assicuratori, affinché i RAMI siano disponibili al più presto, completando in modo ottimale la catena di cure presente sul territorio. Con la sentenza viene quindi a cadere uno dei fattori di incertezza ancora gravanti sulla pianificazione ospedaliera approvata dal Gran Consiglio.
Dopo l’evasione di questo ricorso, sulla pianificazione ospedaliera rimangono pendenti i tre ricorsi inoltrati al Tribunale amministrativo federale da altrettante strutture contro il decreto legislativo di attribuzione dei mandati, pure del 15 dicembre 2015. In attesa delle rispettive decisioni, il Tribunale amministrativo federale ha accordato l’effetto sospensivo, per cui questi istituti continuano a svolgere la propria attività stazionaria in base al decreto pianificatorio del 29 novembre 2005. Per l’applicazione effettiva della nuova pianificazione occorre quindi attendere anche l’esito di questi ricorsi.
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