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Ticino
Permessi G: "Introiti per più di 2 milioni l'anno"
Redazione
12 anni fa
Il Dipartimento delle Istituzioni vuole "troncare sin da subito sterili speculazioni sul suo operato" dopo l'interrogazione inoltrata oggi da alcuni deputati del PLR

Ancor prima che il Governo si esprima in merito, è arrivata una precisazione lampo da parte del Dipartimento delle Istituzioni sull'interrogazione inoltrata oggi da alcuni deputati del PLR in merito ai permessi per frontalieri (G). 

"Il Dipartimento delle istituzioni", si legge nella nota, "senza sostituirsi al Consiglio di Stato, ritiene necessario - per troncare sin da subito sterili speculazioni sul suo operato e di quello dei servizi preposti al rilascio dei permessi in generale – prendere posizione in merito".

Il Dipartimento applica già da diversi anni, viene specificato, le tariffe massime dell'Ordinanza federale sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri.

Le tasse percepite per la gestione dei permessi G hanno generato negli ultimi anni i seguenti introiti al Cantone: circa 2'250'000 franchi nel 2012, circa 2'450'000 nel 2013, circa 2'140'000 franchi nel 2014, su un totale complessivo incassato per tutte le tipologie di permessi dalla Sezione della popolazione di 5'350'000 franchi nel 2012, 6'400'000 nel 2013 e 6'100'000 nel 2014. 

Secondo gli Accordi sulla libera circolazione delle persone (ALC), aggiunge il DI, la tassa percepita per gli stranieri – per parità di trattamento con i cittadini svizzeri – non può essere superiore a quella incassata per il rilascio di una carta d’identità dei cittadini svizzeri.

Per quanto riguarda la durata del permesso il Dipartimento evidenzia come l’art. 7 paragrafo 2 Allegato I ALC stabilisce che “i lavoratori frontalieri non hanno bisogno del rilascio di una carta di soggiorno. Tuttavia, l’autorità competente dello Stato d’impiego può rilasciare al lavoratore frontaliero dipendente una carta speciale valida per almeno cinque anni o per la durata dell’impiego, se questa è superiore a tre mesi o inferiore a un anno. Tale carta viene rinnovata per almeno cinque anni purché il lavoratore frontaliero dimostri di esercitare un’attività economica”.

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