
Una persona che proviene da un Paese esterno allo spazio Schengen (in questo caso gli Stati Uniti) e che dispone di sufficienti mezzi finanziari per provvedere al proprio sostentamento ha diritto o meno di stabilirsi in Ticino?
Consiglio di Stato e Tribunale amministrativo hanno recentemente espresso due pareri opposti.
Il caso riguarda una cittadina statunitense, classe 1936, rimasta vedova nel 2010.
Nel 2011 l'anziana signora ha presentato presso il Consolato generale elvetico a New York una domanda di visto per lungo soggiorno in Svizzera, al fine di stabilirsi definitivamente in Ticino, dove è proprietaria di un appartamento di 2 locali e mezzo, acquistato negli anni 90 e da allora utilizzato per le vacanze della coppia.
Entrata in Svizzera quando l'istanza era ancora pendente, nel marzo 2012 la donna ha chiesto il rilascio di un permesso di dimora annuale senza attività lucrativa, indicando, tra le altre cose, di disporre dei mezzi finanziari sufficienti per il proprio sostentamento. Ha in seguito precisato di volersi trasferire nel nostro Paese per trascorrervi la vecchiaia.
Ma nel dicembre 2012 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la sua richiesta, indicando "che l'interessata non dispone di alcun diritto all'ottenimento di un permesso di dimora in Svizzera e che non vi sono motivi importanti da giustificarne il rilascio."
Questo perché per poter soggiornare in Ticino quali redditieri occorre un reddito minimo di 200'000 franchi annui. La donna, invece, non dispone più di un reddito e si sarebbe mantenuta solo con i suoi averi bancari.
Su ricorso, il Consiglio di Stato ha confermato la risoluzione dipartimentale, ritenendo che non vi fossero gli estremi per rilasciare un permesso di dimora alla donna. Il Governo le ha inoltre rimproverato di essere entrata in Svizzera prima di avere ottenuto il visto.
L'anziana donna statunitense non si è però arresa ed ha nuovamente ricorso, stavolta al Tribunale amministrativo cantonale (TRAM).
I cui giudici hanno rilevato che la donna non dispone di un diritto all'ottenimento dell'autorizzazione richiesta ma che la sua situazione è stata valutata sulla base di elementi che risultano insufficienti.
Il ricorso è quindi stato parzialmente accolto, le decisioni di Consiglio di Stato e Sezione della popolazione annullate e gli atti rinviati alla Sezione della popolazione, che dovrà nuovamente esprimersi sul caso.
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