
"Le decisioni di AET sono state condivise ed assunte in piena conoscenza di causa dal CdA e non dal direttore Paolo Rossi e secondariamente la decisione finale da parte di AET è avvenuta in un periodo successivo alla mia uscita de facto dall’azienda". Con queste parole l’ex direttore dell’AET replica oggi con una nota stampa alle accuse mossegli da Sergio Salvioni, ieri su la Regione Ticino. Secondo Rossi, Salvioni, ha fatto una ricostruzione erronea del passaggio del progetto eolico del San Gottardo da AET a Reninvest, società ora presieduta dall’ex direttore dell’azienda. Un patto di collaborazione venne sottoscritto nel 2004 e prevedeva la fornitura dei dati da AET a Reninvest in cambio di una partecipazione di AET al progetto in misura del 20%. La decisione fu ratificata dal CdA il 12 settembre 2007. Secondo Salvioni inoltre, essendo l’energia eolica rientra nelle forme di energia per le quali il Cantone ha sancito il principio dell’assunzione in proprio e dunque il Consiglio di Stato può annullare il contratto della Reninvest in Leventina. "A tutte le altre contestazioni - risponde Rossi - risponderò a tempo debito nelle sedi opportune, non appena mi saranno consegnati i rapporti della Kpmg che ho finora richiesto invano". Questa la ricostruzione dei fatti, in breve. Ma vediamo i due scritti, nel dettaglio.Sergio Salvioni: "Il comportamento di Rossi è certamente censurabile dal profilo morale, se non da quello giuridico""Paolo Rossi - scrive Salvioni sulla Regione Ticino - dopo aver effettuato le verifiche di redditività nella sua veste di direttore AET, ha inopinatamente ‘ceduto’ (il parco eolico, ndr.) alla Reninvest, da lui costituita e di cui è stato nominato presidente mentre ancora era direttore, lasciando alla AET una partecipazione del 20% del capitale azionario, il resto essendo in parte finanziato da ignoti con sede nelle off shore. Nel frattempo la Reninvest si è assicurata un diritto di superficie su tutta la zona interessata per un periodo di 30 anni, a condizioni di assoluto favore: il Patriziato di Airolo, probabilmente ignaro dei valori in gioco, ha ‘ regalato’ il diritto di superficie alla Reninvest per pochi spiccioli. L’esistenza del diritto di superficie impedisce all’AET di poter realizzare l’impianto in proprio: anche se nel 1958 non si poteva pensare allo sfruttamento del vento, è chiaro che l’intenzione del legislatore, quando ha deciso che le forze idriche fossero messe a disposizione del Cantone e, quindi dell’AET, era di estendere questa normativa allo sfruttamento di tutte le altre energie naturali; l’art. 2 AET ( ma molti altri passi di leggi che si occupano di energia) dispone che l’Azienda “ concorre all’attuazione e al coordinamento delle scelte di politica energetica cantonale, alla produzione e alla commercializzazione dell’energia elettrica...”. Lo sfruttamento dell’energia eolica rientra palesemente in quelle forme di energia per le quali il Cantone ha sancito il principio dell’assunzione in proprio. Se, come riteniamo di poter affermare, la controprestazione offerta al Patriziato di Airolo da parte di Reninvest è una frazione di quello che avrebbe potuto ricevere in una libera contrattazione in concorrenza ( ciò che non è avvenuto) il Consiglio di Stato ha la possibilità ( e il dovere) di intervenire ed annullare il contratto (art. 132 lett. b) LOP). Dopo di che l’AET deve realizzare il parco eolico in proprio, eventualmente con il Comune di Airolo, pagando al Patriziato la controprestazione corrispondente ai valori del mercato. Queste considerazioni non sono sconosciute né al dir. Brunett, né alla consigliera Sadis: sono stupito e deluso che gli interessi del Cantone in questo specifico caso siano gravemente trascurati, perché il parco eolico è redditizio, rappresenta una interessante alternativa per la produzione di energia non inquinante e la si lascia realizzare da una società privata dai con
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