
Il Tribunale federale ha respinto con sentenze pubblicate oggi cinque ricorsi presentati da una ditta malcantonese che aveva versato salari con un cambio fisso in euro ai propri dipendenti frontalieri.
Il 30 agosto 2011, a seguito del rafforzamento del franco, la ditta aveva fatto firmare ai suoi lavoratori frontalieri una convenzione con la quale si dichiarava l'accordo di ricevere il proprio salario in euro, a un tasso di cambio euro/franco di 1,42.
Il sindacato OCST aveva contestato tale accordo e chiesto alla ditta di rifondere ai propri dipendenti frontalieri quanto trattenuto in seguito a tale tasso di cambio fisso.
Una richiesta, quella del sindacato, accolta nell'ottobre 2013 dal Giudice di pace del circolo di Sessa, che aveva condannato la ditta a versare ai propri dipendenti frontalieri la differenza tra il salario netto versato con il cambio fisso e quello calcolato al tasso di cambio medio mensile.
La ditta si è quindi rivolta al Tribunale di appello del Cantone Ticino, che ha però respinto il suo reclamo, ritenendo che l'assoggettamento del rapporto di lavoro al contratto collettivo aziendale di lavoro non consentisse all'azienda di non rispettare i salari minimi contenutivi. I giudici hanno pure rilevato che la contestata misura era stata applicata unicamente ai lavoratori frontalieri italiani ed ha quindi considerato che quest'ultima configurasse anche una violazione del principio di non discriminazione previsto dagli Accordi bilaterali firmati dalla Svizzera e dell'Unione europea.
La vicenda è quindi approdata al Tribunale federale, a seguito del ricorso della ditta malcantonese, secondo la quale la sentenza del Tribunale di appello avrebbe violato sia il diritto alla vita ("perché l'accordo trovato con i lavoratori era necessario per permetterle di esistere nonostante la crisi", sia l'articolo 27 della Costituzione ("perché il giudizio cantonale porterebbe alla negazione del diritto al posto di lavoro").
Ma i giudici di Losanna hanno dichiarato inammissibili i cinque ricorsi della ditta (cinque perché riguardavano cinque dipendenti diversi) ed hanno confermato la sentenza dei giudici ticinesi, obbligando pure la ricorrente a pagare le spese giudiziarie e a rifondere 600 franchi a ogni dipendente a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
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