
È stata confermata in secondo grado la sanzione inflitta dall’Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia (UIL) a un’azienda ticinese per mancato rispetto delle condizioni salariali.
I fatti risalgono alla primavera del 2017 quando, nell'ambito di un controllo volto ad accertare le condizioni lavorative e salariali nel settore del commercio all'ingrosso, l’UIL aveva constatato che la retribuzione minima non era stata rispettata e aveva prospettato l'adozione di una sanzione amministrativa per inosservanza del salario minimo prescritto dal contratto normale di lavoro per il settore del commercio all'ingrosso (CNL), entrato in vigore il 1° gennaio 2016. In particolare, aveva rimproverato alla ditta di aver versato a quattro dipendenti occupati a tempo pieno, per il mese di marzo 2017, salari inferiori (fr. 12'290.- complessivi) a quelli minimi (circa fr. 13'483.60 complessivi) prescritti, per una differenza complessiva di circa 1'193.60 franchi. Per questo motivo, il 27 luglio successivo l'autorità cantonale le aveva inflitto una multa di 1'221 franchi.
Tale decisione era stata confermata su ricorso dal Consiglio di Stato e dal Tribunale amministrativo cantonale, cui la ricorrente si era rivolto per chiedere l’annullamento della pronuncia governativa.In dettaglio, la Corte cantonale ha respinto la tesi difensiva dell’impresa sanzionata - che aveva giustificato i salari spiegando che i quattro dipendenti in questione avrebbero lavorato 40 ore settimanali (meno ancora nel periodo invernale) e non 45, come invece accertato dalle precedenti autorità sulla scorta dei contratti di lavoro prodotti davanti all'UIL - ritenendola manifestamente smentita dagli atti: “La settimana lavorativa di 45 ore non è infatti dimostrata soltanto dai contratti di lavoro conclusi originariamente tra le parti, bensì anche dalla distinta dei dipendenti che la ricorrente stessa ha compilato all'attenzione dell'autorità dipartimentale”.
Inoltre, “anche se si volesse dar credito alla sua tesi, il salario lordo versato a uno dei dipendenti (fr. 2'490.-) risulterebbe in ogni caso inferiore rispetto a quello minimo (fr. 2'996.40) sancito dal CNL.La Corte ha concluso che “la violazione della legge da parte dell'insorgente non va certo sottovalutata, dal momento che riguarda ben quattro collaboratori, che nel periodo considerato sono stati retribuiti con uno stipendio che presentava una differenza media dell'8.85% rispetto al minimo previsto dal CNL, ritenuto che in un caso lo scarto individuale ha raggiunto il 26.13%. Non risulta peraltro che la differenza di salario sia stata successivamente corrisposta ai dipendenti, i quali hanno dunque subito un danno economico. Neppure giova alla ricorrente l'aver continuato a negare, ancora in questa sede, gli addebiti mossi nei suoi confronti, dimostrando così di non avere preso coscienza del suo errore". D'altro canto "va tenuto conto del fatto che l'infrazione, così come accertata dall'autorità di prime cure, è stata commessa sull'arco di un solo mese e che l'interessata risulta, quantomeno dagli atti, incensurata”.
La sanzione è stata pertanto confermata mentre l’importo della stessa (determinato applicando una formula elaborata dalla stessa autorità di prime cure e ratificata dalla Sezione delle finanze e dell'economia con risoluzione 30 aprile 2014, ndr) è stato ritenuto “corretto e commisurato alle circostanze oggettive e soggettive”.
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