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Ticino
Obbligo di prelievo anticipato degli averi di libero passaggio: "Che prassi adotterà il Ticino?"
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Redazione
2 anni fa
Una recente sentenza del Tribunale federale ha stabilito che è necessario cambiare prassi. I deputati MPS Sergi e Pronzini chiedono lumi al Governo.

In una recente sentenza, pubblicata il 5 marzo, il Tribunale federale (TF) ha apportato alcuni chiarimenti in merito all'obbligo di prelievo anticipato degli averi di libero passaggio della previdenza professionale in relazione al diritto alle prestazioni dell'aiuto sociale. È per questo che, in un'interrogazione al Governo, i deputati MPS Matteo Pronzini e Giuseppe Sergi, chiedono quale prassi il Canton Ticino adotterà a seguito di questi cambiamenti. 

Cosa cambia

L’Alta Corte ha stabilito che i beneficiari dell'aiuto sociale non possono essere obbligati a farsi versare in anticipo gli averi di libero passaggio all'età di 60 anni se tali averi fossero esauriti prima che venga raggiunta il limite di età di 63 anni per la riscossione anticipata della rendita AVS. Il TF precisa inoltre che l'importo delle spese da pagare con gli averi di libero passaggio deve essere stabilito in base al calcolo del fabbisogno per determinare il diritto alle prestazioni complementari, non a quello dell’assistenza sociale che è inferiore. Nel comunicato stampa, il Tribunale federale ricorda che “l'assistenza sociale è retta dal principio di sussidiarietà; prestazioni di assistenza vengono cioè concesse solo se la persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola o se ogni altra fonte di aiuto disponibile non può essere ottenuta o ottenuta in tempo utile. Secondo le linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (norme COSAS), la protezione dei fondi della previdenza professionale (protezione previdenziale) prevale sul principio di sussidiarietà di regola fino a quando non viene percepita una rendita AVS. Sebbene non si possa escludere categoricamente l'obbligo di prelevare gli averi di previdenza all'età di 60 anni, tale obbligo non sarebbe compatibile con lo scopo previdenziale dei fondi stessi se gli averi di libero passaggio versati fossero già stati interamente esauriti al momento della riscossione della rendita AVS. L'obbligo di prelievo anticipato degli averi di libero passaggio deve quindi essere considerato sproporzionato almeno nel caso in cui sussista il rischio di dover ricorrere nuovamente all'aiuto sociale prima che venga raggiunta l'età di 63 anni per la riscossione anticipata della rendita AVS”.

Le precisazioni dopo il ricorso di un 64enne

Il TF ha emesso queste precisazioni accogliendo il ricorso di un uomo di 64 anni a cui sono state sospese le prestazioni di assistenza sociale e chiesto un rimborso perché l’autorità competente in materia di assistenza sociale riteneva che l'interessato avrebbe dovuto ritirare gli averi della previdenza professionale all'età di 60 anni e diventare indipendente dall’assistenza sociale. La decisione, ora sconfessata dall’Alta Corte, era stata confermata dal Consiglio di Stato e successivamente il Tribunale cantonale del Canton Basilea, malgrado le norme COSAS. Nella sentenza, i giudici precisano che il caso in questione “non è paragonabile a quello della sentenza del Tribunale federale 2P.53/2004 del 13 maggio 2004, in cui il ricorrente riceveva una pensione di invalidità e prestazioni complementari. Il tribunale di primo grado ha ritenuto ragionevole che il ricorrente potesse coprire l'ammanco di 336 franchi al mese con la sua prestazione di libero passaggio. Il ricorrente ha dovuto attingere al suo patrimonio solo in misura limitata”.  I giudici federali, sottolineano Sergi e Pronzini nell'atto parlamentare, fanno notare che anche il messaggio del Consiglio federale del 30 ottobre 2019 sulla legge federale sulle prestazioni transitorie per le persone disoccupate più anziane prevede che gli averi di libero passaggio del 2° pilastro debbano essere sbloccati solo in aggiunta a una rendita di vecchiaia (anticipata) AVS, al fine di mantenere lo scopo della previdenza.

Cosa intende fare il Ticino

La sentenza del Tribunale federale 2P.53/2004 del 13 maggio 2004, ricordano i due deputati MPS, è utilizzata dal Canton Ticino come base giuridica per imporre il prelievo anticipato degli averi di libero passaggio, stando alla risposta alla nostra interrogazione del 7 agosto 2019 n.134/19. Sarà quindi ora necessario cambiare la prassi. Da qui le domande rivolte al Governo. 

Le domande al Consiglio di Stato

1 – quale sarà la nuova prassi del Canton Ticino riguardo all’obbligo di prelievo anticipato per le persone in assistenza o che chiedono l’assistenza?

2 – le autorità cantonali competenti come intendono informare le autorità comunali competenti in materia di assistenza sociale?

3 – a quante persone è stato imposto il prelievo anticipato degli averi di libero passaggio negli ultimi 10 anni? Quale era l’avere di libero passaggio mediano?

4 – nella risposta alla domanda 9 dell’interrogazione 134/19, si precisa che viene richiesto il prelievo anticipato degli averi di libero passaggio se questi superano i 160'000 franchi e l’utilizzo indicativamente del 10% del capitale per contribuire al sostentamento fino al prepensionamento. Il 10% è stato calcolato inall fabbisogno per determinare il diritto alle prestazioni complementari?

5 - quante sono le persone fra i 59 e i 65 anni in assistenza? Quante escono dall’assistenza perché hanno trovato un lavoro? Quante escono dall’assistenza perché percepiscono una rendita AVS o ai?

6 – quanti sono in Ticino i disoccupati anziani, calcolati in base ai criteri Seco e ILO?

7 – quanti over 60 hanno terminato il diritto alle indennità di disoccupazione in Ticino dall’introduzione delle prestazioni transitorie? Quanti hanno fatto richiesta di prestazioni transitorie e quanti le hanno ricevute? Quali sono i principali motivi di rifiuto?

8 – è in grado di fornire cifre in merito al numero di disoccupati anziani che fanno richiesta all’istituto collettore di ritirare gli averi depositati per non finire in assistenza?