
Uno dei tre corrieri della droga, processati nel dicembre 2015 a Lugano per un traffico di oltre un quintale di cocaina avvenuto sull'arco di un mese tra Olanda e Italia, passando pure per il Ticino, non potrà rientrare in Svizzera fino al 16 ottobre 2036. Lo ha confermato negli scorsi giorni il Tribunale amministrativo federale (TAF) nell’accogliere parzialmente il ricorso dell’uomo, che si era visto infliggere 9 anni di carcere dal giudice Mauro Ermani (vedi articolo suggerito).
Insieme ad altri due connazionali, era stato arrestato nell’aprile del 2015 nell'ambito di due operazioni di polizia, la prima avvenuta alla dogana di Stabio, la seconda ad Airolo. Occasioni durante le quali le forze dell'ordine avevano pure sequestrato oltre una quarantina di chili di droga. Dopo essere stato trasferito dal penitenziario cantonale "La Stampa" al penitenziario cantonale vodese "Bochuz", il 3 agosto 2017, la polizia cantonale vodese lo aveva espulso con l'ausilio di agenti albanesi verso l'Albania mediante un volo dall'aeroporto di Ginevra.
L’uomo, che non aveva contestato il divieto d’entrata in Svizzera, si era rivolto al TAF per contestare l’iscrizione nel sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) in quanto era sua intenzione stabilirsi in Francia o in Lituania con la futura moglie. La Corte sangallese, come detto, gli ha dato parzialmente ragione e ha limitato la durata della segnalazione del divieto d'entrata nel SIS II fino al 20 gennaio 2032.
“Ora, nonostante la natura e la gravità degli atti criminali di cui il ricorrente si è reso colpevole - si legge nella sentenza del 2 maggio scorso pubblicata oggi - questo Tribunale è indotto a ridurre leggermente la segnalazione del divieto d'entrata nel SIS II, stabilendola a 15 anni. Questo valore, giustificato dall'importanza del caso, la quale non è per nulla sminuita dall'assenza di recidiva rispetto all'infrazione principale, risulta proporzionata, tanto più che non si ravvisano elementi agli atti la cui rilevanza potrebbe, in fin dei conti, far pendere la bilancia a favore di una durata inferiore”.Inoltre, la SEM dovrà riesaminare, entro il 20 gennaio 2020, la necessità di conservare la segnalazione nel SIS II. Non avendo il ricorrente fornito un recapito in Svizzera ai fini della procedura davanti a questo Tribunale, il dispositivo della presente sentenza gli è notificato tramite pubblicazione sul Foglio federale.
(Sentenza F-425/2017 del 2 maggio 2019)
© Ticinonews.ch - Riproduzione riservata

