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Non sapeva del divieto d'entrata, ma ora ha perso
Non sapeva del divieto d'entrata, ma ora ha perso
Non sapeva del divieto d'entrata, ma ora ha perso
Redazione
8 anni fa
Il TF ha ritenuto inammissibile il ricorso di un 38enne italiano, che aveva ottenuto una riduzione da 10 a 4 anni

Si è conclusa davanti al Tribunale federale la lunga vicenda giudiziaria di un 38enne cittadino italiano, condannato in patria nel 2011 a una pena di tre anni e tre mesi per associazione a delinquere e ripetuta truffa nei cui confronti, il 1° febbraio 2016, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) aveva emanato un divieto d’entrata in Svizzera per una durata di 10 anni.

L’uomo, ricordiamo, era venuto a conoscenza del suddetto divieto soltanto al momento di entrare in territorio elvetico, ovvero quasi tre mesi più tardi e per mano delle Guardie di Confine. Il 6 marzo scorso aveva vinto una prima volta davanti al TF, quando la Corte losannese aveva rinviato gli atti al Tribunale amministrativo federale (TAF) invitandolo a entrare nel merito del suo ricorso contro la durata del divieto d’entrata e ritenuto a torto inammissibile in quanto tardivo (vedi articolo suggerito). Il 38enne, patrocinato dall’avv. Yasar Ravi, aveva così vinto anche davanti al TAF visto che il 16 maggio scorso, in accoglimento parziale del suo gravame, la Corte aveva ridotto da dieci a quattro anni (ossia fino al 31 gennaio 2020) il divieto d'entrata pronunciato nei suoi confronti.

Evidentemente non soddisfatto della decisione, il 22 giugno scorso il 38enne si era nuovamente rivolto al TF per ricorrere contro questa sentenza, domandando nel contempo di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con nomina di un patrocinatore d'ufficio. Siccome la richiesta non era motivata a dovere il ricorrente era stato invitato a fornire un anticipo delle spese di 2'000 franchi (oppure il questionario per l'assistenza giudiziaria gratuita e i necessari giustificativi) entro il 20 agosto 2018, termine successivamente prorogato al 7 settembre. In quella data il ricorrente aveva presentato il questionario sopramenzionato con diversi documenti giustificativi e ribadito la propria domanda di esenzione dalle spese processuali ma “in maniera lacunosa”, non fornendo, ad esempio, “alcun conteggio salariale personale” oppure l'ultima tassazione definitiva o la dichiarazione dei redditi attuale. Pertanto il TF, sulla base degli atti e dei giustificativi forniti, ha stabilito che l'istante non possa essere ritenuto indigente e dunque dispensato dal versare l’anticipo delle spese. Pertanto, non essendo stato versato l’anticipo richiesto il suo ricorso non può essere trattato nel merito ed è inammissibile.

Parallelamente, il ricorrente non può neppure beneficiare dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio e dovrà pure pagare 500 franchi di spese giudiziarie.

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