
Un 38enne cittadino italiano, condannato in patria nel 2011 a una pena di tre anni e tre mesi per associazione a delinquere e ripetuta truffa, è venuto a conoscenza del divieto d’entrata in Svizzera per un periodo di 10 anni, emanato nei suoi confronti dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) il 1° febbraio 2016, soltanto al momento di entrare in territorio elvetico, ovvero quasi tre mesi più tardi e per mano delle Guardie di Confine. È quanto ha riconosciuto il Tribunale federale (TF) in una sentenza del 6 marzo scorso pubblicata oggi che rinvia tutto l'incarto al Tribunale amministrativo federale (TAF) per nuova decisione.
Il 38enne, infatti, aveva presentato ricorso contro il suddetto divieto d'entrata il 17 giugno 2016, ma il TAF lo aveva dichiarato inammissibile in quanto tardivo. La SEM, si legge nella sentenza, aveva tentato di prendere contatto con lui per il tramite del Consolato generale di Svizzera a Milano ma sia la lettera datata 1° dicembre 2015 con cui lo aveva informato dell'intenzione di emanare il divieto d'entrata, sia l'invio contenente il divieto stesso - datato 18 febbraio 2016 - erano tornati al mittente poiché non ritirati. Nonostante ciò la Corte aveva ritenuto che il documento gli fosse stato notificato al più tardi sette giorni dopo il primo tentativo di consegna, vale a dire il 25 febbraio 2016, così come stabilito dall'Art. 20 cpv. 2 bis della Legge federale sulla procedura amministrativa (PA).
Il ricorrente, patrocinato dall’avv. Yasar Ravi, si era così rivolto con successo al TF. La Corte evidenziato come la SEM abbia emesso tale divieto ben 5 anni dopo la condanna comminatagli in Italia e che il 38enne, “non essendo attualmente in corso nessuna procedura”, non avrebbe pertanto dovuto “ragionevolmente attendersi di ricevere comunicazioni da parte delle autorità elvetiche". In questo caso, hanno stabilito i giudici di Mon Repos, non si può applicare la giurisprudenza relativa all'intimazione nella bucalettere o nella casella oggi in parte codificata nella PA. In conclusione il divieto d’entrata a suo carico non si può considerare notificato il 25 febbraio 2016 bensì il 20 maggio successivo, attraverso le autorità doganali. Il suo ricorso al TAF, in sostanza, non è da considerarsi tardivo.
La sentenza del TAF è stata quindi annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio. Al ricorrente verrà inoltre versata un'indennità di 2'500 franchi per ripetibili della sede federale.
nic
© Ticinonews.ch - Riproduzione riservata

