
Un richiedente l’asilo Guineano che ha affrontato la terribile rotta mediterranea per arrivare in Italia non potrà beneficiare dell’asilo in Svizzera. Lo ha stabilito il 21 gennaio scorso il Tribunale amministrativo federale (TAF) respingendone il ricorso presentato contro la decisione della Segreteria di Stato della Migrazione (SEM), che il 7 gennaio scorso aveva deciso di non entrare nel merito della richiesta di asilo disponendone nel contempo l'allontamamento in Italia.
L’uomo, arrivato in Svizzera il 10 novembre scorso, ha inutilmente fatto leva su un problema dentario per il quale avrebbe ricevuto dei medicamenti solo in un’occasione e sui problemi psicologici e gli incubi derivanti dalla sua fuga attraverso il Mediterraneo. Il suo obiettivo, ha spiegato ai funzionari elvetici, è sempre stato quello di arrivare in Svizzera, mentre in Italia “la situazione sta peggiorando, in particolare con il cosiddetto Decreto-Salvini”.
I giudici sangallesi gli hanno però rammentato che, in base alla Convenzione di Dublino, lo Stato membro competente all'esame della domanda d'asilo è lo Stato in cui il richiedente asilo ha fatto il proprio ingresso nell'Unione europea, ovvero l’Italia. Il ricorso è stato quindi respinto e a suo carico sono state poste le spese giudiziarie pari a 750 franchi.
(Sentenza E-253/2019 del 19 gennaio 2019)
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