
Il Governo ticinese non può anticipare le prestazioni non pagate dalle casse malati a un assicurato. La proposta, avanzata dal deputato leghista Massimiliano Robbiani in un’interrogazione dello scorso 27 gennaio, è stata ritenuta insostenibile dal Consiglio di Stato stesso “perché la copertura di interventi estenderebbe di fatto il rimborso a prestazioni che sono state esaminate dalla Commissione delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali, ma escluse dal catalogo delle terapie riconosciute dall’AOMS generalmente perché non conformi ai principi generali di efficacia, appropriatezza ed economicità”.
L’atto parlamentare, ricordiamo, si era basato sulla vicenda del mancato rimborso da parte dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) di un’operazione alla cornea, poiché il trattamento non figura nell’elenco delle prestazioni riconosciute (vedi articolo suggerito).
Il Consiglio di Stato ha spiegato che la decisione di non includere una determinata prestazione tra quelle rimborsabili “è frutto di analisi scientifiche approfondite ed è adottata su preavviso di Commissioni federali rappresentative di tutti gli interessi e le sensibilità in gioco” e che “non dipende quindi dalla volontà della cassa malati stessa”.
Da diversi anni si dibatte a livello parlamentare federale sulla necessità di definire un catalogo positivo delle prestazioni riconosciute, ma finora si è valutato che stilare un tale elenco, nonché aggiornarlo periodicamente, “comporterebbe un eccessivo carico di lavoro, ragione per cui si è optato per un catalogo aperto”, nel senso che l’AOMS rimunera di norma i costi di tutti gli esami e le terapie dispensati da un medico, nella misura in cui non sono contestati. Nell’Ordinanza sulle prestazioni (OPre) sono definite le prestazioni mediche i cui costi non sono assunti o sono assunti soltanto a determinate condizioni. La prestazione di “cross linking della cornea in caso di cheratocono” oggetto dell’interrogazione figura tra quelle non riconosciute.
Nella sua risposta, il Governo ha pure ribadito che il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) “non è implicato nel rimborso delle prestazioni dell’assicurazione malattia”. Tuttavia “se contattato direttamente dal paziente, può cercare di capire quali spazi ci sono per intervenire presso l’assicurazione malattia dello stesso e presso enti e associazioni che hanno possibilità concrete di sostenere finanziariamente la spesa del medicamento o dell’intervento non riconosciuto”.
Ribadito che nel caso concreto “il mancato rimborso da parte dell’AOMS era conforme al quadro legale”, il Governo osserva che il Consiglio federale ha affermato “di non aver riscontrato un aumento dei conflitti tra pazienti e assicuratori malattia, in particolare per quanto concerne il rimborso di medicamenti non omologati”. Non risulta quindi che questi casi siano in continuo aumento: “Si tratta piuttosto di eccezioni amplificate dal clamore suscitato nei media”, si legge nella risposta governativa. Tuttavia, non esistono statistiche in grado di indicare quanti casi di prestazioni non pagate da parte delle casse malati ci sono stati nel 2018.
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