
Il Tribunale federale ha confermato la revoca dei premessi di dimora e rispettivamente di domicilio di una coppia di cittadini stranieri, decisa nel marzo del 2016 dalla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni e confermata su ricorso anche dal Consiglio di Stato.
Il 7 dicembre 2017 la coppia aveva impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (TRAM) la risoluzione governativa che confermava la decisione delle autorità cantonali. Invitati a provare la loro situazione finanziaria oppure a versare entro un termini di 10 giorni un anticipo delle presunte spese di 800 franchi, ai ricorrenti era stato concesso di poter versare l'anticipo in 4 rate mensili (la prima con scadenza l’8 gennaio 2018). Marito e moglie erano stati avvisati che, in caso di mancato pagamento nei termine assegnati per ciascuna rata, il loro ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile.
Non avevo versato per tempo la prima rata, l'11 gennaio 2018 il TRAM aveva dichiarato irricevibile il loro ricorso e la coppia si era quindi rivolta al Tribunale federale chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata e, parallelamente, il mantenimento (o la nuova concessione) dei loro permessi.
La Corte federale, tuttavia, hanno confermato la revoca del permesso di domicilio della moglie e di quello di dimora del marito e l’irricevibilità del loro ricorso, respingendo la tesi secondo cui la mancata osservanza delle rate concordate fosse dovuta a un'incomprensione sulle date di rateizzazione. Nella sentenza, datata 20 febbraio e pubblicata oggi, i giudici di Mon Repos hanno spiegato che che le conclusioni dei ricorrenti "erano sin dall'inizio prive di probabilità di successo".
Viste le particolarità della fattispecie, il Tribunale federale hanno rinunciato a prelevare le spese giudiziarie.
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