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Nomina annullata, Dadò: «Quali le ripercussioni e chi se ne assume la responsabilità?»
Gabriele Putzu
Gabriele Putzu
Red. Online
6 ore fa
Nomine SIMS annullate dal TRAM: un'interpellanza del deputato del Centro chiede chiarimenti al Governo su responsabilità, tutele per i funzionari coinvolti e possibili effetti sulle future procedure di assunzione

La situazione sorta attorno alla nomina da parte del Governo in seno alla Sezione dell’insegnamento medio superiore (SIMS), dichiarata per ben due volte «illegittima» dal Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) dopo il ricorso di un cittadino, «si trascina da tempo dando adito a polemiche e prese di posizioni pubbliche sui media che di fatto hanno esposto alla berlina due funzionari, danneggiandoli pesantemente sebbene non abbiano alcuna personale responsabilità». È l’opinione del deputato Fiorenzo Dadò (Il Centro), espressa in un’interpellanza indirizzata al Consiglio di Stato. A detta di Dadò, la crescita in giudicato della sentenza del TRAM «potrebbe altresì mettere in discussione le future procedure di nomina vanificando gli stessi intendimenti contenuti sia nel ricorso che nella sentenza stessa». Due tematiche che se sommate «appaiono urgenti e preoccupanti, le cui responsabilità chiamano in causa il Governo, la Divisione e la Sezione delle risorse umane (SRU)».

«Una situazione incresciosa»

A seguito della seconda sentenza del TRAM del 3 febbraio 2026 in merito al ricorso contro la decisione del 24 marzo 2025 del Consiglio di Stato che ha nominato per la seconda volta  Désirée Mallè e Mattia Pini nella funzione di capisezione presso la Sezione dell’insegnamento medio superiore (SIMS) «vi è stato un sostanziale silenzio da parte delle Istituzioni nonostante le sollecitazioni pubbliche; esso sembrerebbe essere motivato dal fatto che, prima di rilasciare qualunque informazione, fosse necessario attendere la crescita in giudicato della sentenza. A tale termine mancano pochi giorni e ancora nulla si sa sulle decisioni e le valutazioni del Governo». Una situazione definita quindi «incresciosa» dal deputato e che avrebbe due aspetti «importanti e urgenti che meritano una risposta e sui quali non si può soprassedere». Da un lato, prosegue il testo, l’aspetto umano e delle responsabilità del datore di lavoro nei confronti dei due funzionari per i quali ha proceduto (dopo attenta valutazione da parte dei giuristi e delle risorse umane) per ben due volte alla nomina, dall’altro le possibili conseguenze giuridiche della decisione del TRAM.

Ripercussioni

A livello politico tale scenario è stato di fatto definito « un pasticcio che ha delle conseguenze non accettabili, in quanto danneggiano ingiustamente due persone ree unicamente di aver postulato per un concorso per il quale sono state ritenute idonee per ben due volte dal Consiglio di Stato». Ma per Dadò le cronache hanno tuttavia riferito senza grandi riguardi i nomi di Pini e Mallé associandoli ai rimproveri del Tribunale nei confronti del Governo, «dando quindi l’impressione nell’opinione pubblica che i due capisezione si fossero macchiati di chissà quale colpa». Di fronte a questa «incresciosa situazione», il Consiglio di Stato, «salvo uno stringato comunicato, ha fatto rimarcare la sua assenza; funzionari da lui nominati alla mercè delle illazioni pubbliche e il datore di lavoro silente. Non proprio un bell’esempio da parte dell’Ente pubblico».

«Messi alla gogna»

«In realtà Pini e Mallé, che in precedenza insegnavano a tempo pieno e svolgevano l’attività di esperti nella loro materia, sono stati messi alla pubblica gogna per essere stati nominati dal Consiglio di Stato, dopo aver superato le selezioni di un concorso pubblico, poi annullato dal TRAM, per motivi non a loro ascrivibili». E per il deputato del Centro, ora il danno reputazionale e professionale verso queste due persone è stato fatto «e ci si attende che venga posto rimedio da chi ha la responsabilità. Non è infatti comprensibile che, oltre a dover lasciare la carica in seno alla Sezione dell’insegnamento medio superiore, non sia loro garantita perlomeno l’occupazione a tempo pieno, come da precedente funzione». Dal lato giuridico, invece, la sentenza di annullamento della nomina, «farà giurisprudenza e sembrerebbe essere una prima nel nostro Cantone; pertanto, potrebbe avere delle ripercussioni che superano di gran lunga la vicenda in oggetto». In tal senso, in futuro l’autorità di nomina «potrebbe vedere annullato il proprio potere discrezionale». Questo potrebbe avere «delle conseguenze sui futuri bandi per le posizioni nell’Amministrazione cantonale influenzandoli, cioè offrendo descrittivi molto generici (donde una partecipazione e una procedura di selezione molto estese) o, in totale contrasto rispetto alle legittime preoccupazioni del TRAM, calzati a misura di persona.Un’eventualità che va scongiurata ma che a priori non può essere esclusa».

L’interpellanza

  1. Quali sono state le valutazioni giuridiche e di merito del Consiglio di Stato per decidere di rinominare i due capisezione?
  2. Perché, viste queste motivazioni, il Consiglio di Stato, per trasparenza e per ottenere il massimo parere autorevole, non ha ricorso al Tribunale Federale?
  3. Il Consiglio di Stato, sempre alla luce di queste motivazioni e del lavoro svolto concretamente in questo anno e mezzo, ha valutato di applicare l’art. 12,4 della Lord? Se sì, quali sono le ragioni della sua scelta?
  4. Il Consiglio di Stato, considerata la sentenza del TRAM, non ritiene che tale sentenza possa mettere in discussione le attuali procedure di assunzione?
  5. Il Consiglio di Stato ha considerato le implicazioni che tale sentenza, se cresciuta in giudicato, avrebbe  sui margini di apprezzamento delle autorità di nomina?
  6. Il Consiglio di Stato ha valutato anche le possibili conseguenze?
  7. Il Consiglio di Stato non ritiene che una tale giurisprudenza potrà avere effetti importanti sulle possibilità di ricorso per ogni singola posizione messa a concorso dall’Amministrazione cantonale?
  8. Sono state considerate le ripercussioni a livello di costi e di impegno delle risorse umane in presenza di tale eventualità?
  9. Dal momento che, raramente, accade che i candidati assolvano pienamente a tutti i requisiti elencati nel bando di concorso, come intende il Consiglio di Stato e la Sezione delle risorse umane gestire le procedure di assunzione?
  10. Il Consiglio di Stato come intende assumere le proprie responsabilità, rispetto alla situazione professionale e umana in cui sono incorsi i due capisezione nominati per ben due volte?
  11. Non ritiene il Consiglio di Stato di dover garantire ai due funzionari almeno il reintegro nelle precedenti funzioni di docenti a tempo pieno?
  12. Se no, per quale motivo dovrebbero farne le spese solo coloro che non ne hanno alcuna colpa?
  13. Nell’ottica della riapertura di un nuovo bando di concorso per la posizione di caposezione della SIMS, varranno gli stessi requisiti fin qui richiesti per analoghe posizioni oppure il bando risentirà delle pressioni politiche e mediatiche già esternate?