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Ticino
Niente Svizzera fino al 2030
Niente Svizzera fino al 2030
Niente Svizzera fino al 2030
Redazione
7 anni fa
Il TAF ha ridotto la durata del divieto d'entrata per un cittadino albanese condannato per droga

Niente Svizzera fino al 2035. Anzi no, fino al 2030. Il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha ridotto di 5 anni il divieto d’entrata nel nostro Paese pronunciato a carico di un cittadino albanese condannato per droga in Italia e in Svizzera.

La prima condanna, confermata dalla Corte di cassazione di Roma, risale al maggio 2005, quando il Giudice dell'udienza preliminare (GUP) del Tribunale di Bari gli aveva inflitto una pena detentiva di quattro anni per il reato di acquisto, detenzione e trasporto illecito di 43 kg di eroina con una purezza del 13%. Il 16 agosto 2007, le autorità italiane avevano ridotto la pena di 270 giorni per liberazione anticipata.

La seconda risale invece all’aprile 2014. In quell’occasione la Corte delle assise criminali (CAC) del Tribunale penale cantonale ticinese lo aveva riconosciuto colpevole di complicità in infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope, come pure di riciclaggio di denaro, infliggendogli una pena detentiva di tre anni e sei mesi. Dalla sentenza della CAC si apprende che l’uomo avrebbe dovuto trasportare fino ad Amsterdam, dall'Italia e attraverso la Svizzera, la somma di 344'470 franchi per consegnarla a degli spacciatori di droga, aiutandoli poi "a tentare d'acquistare un quantitativo indeterminato di cocaina, destinato alla successiva messa in commercio, il tutto dietro compenso di 10'000 franchi". La sentenza era stata confermata dalla Corte di appello e di revisione penale (CARP) ed era cresciuta in giudicato incontestata.

Il 9 marzo 2015 la Segreteria di Stato della Migrazione (SEM) aveva pronunciato nei suoi confronti un divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein di venti anni, ossia valido fino all'8 marzo 2035, segnalandolo nel sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II). La decisione era stata impugnata davanti al TAF con una "istanza di ricorso" in cui l’uomo affermava di non opporsi al divieto di entrata per quanto concerne il territorio elvetico bensì alla segnalazione nel SIS II. La vertenza si era trascinata fino alla scarcerazione dal penitenziario cantonale La Stampa, avvenuta il 20 febbraio 2016. Tornato il libertà il ricorrente non aveva però comunicato alcun recapito al TAF e la procedura si era arenata.

Circa due anni dopo l’uomo, ora residente in patria, aveva chiesto ragguagli sui dati a lui relativi inseriti nel SIS II, ribadendo nel contempo la sua richiesta di cancellare la segnalazione nel detto sistema. La richiesta era stata considerata dalla SEM al pari di una domanda di riesame e trasmessa al TAF. La Corte, visti i precedenti, lo ha ritenuto “un pericolo grave per la sicurezza e l'ordine pubblici svizzeri (e, di riflesso, dei paesi membri dello spazio Schengen)”. Pertanto, pur riconoscendo giustificata una riduzione della durata del suddetto divieto d’entrata a 15 anni, ha ritenuto corretta la su segnalazione nel SIS II. “La Svizzera non ha fatto altro che adempiere ai suoi obblighi derivanti dall'acquis di Schengen”, si legge nella sentenza del 9 maggio scorso.

(Sentenza F-1904/2015 del 9 maggio 2019)

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