
Il Consiglio di Stato, preso atto anche delle osservazioni formulate dall’Ente ospedaliero cantonale (EOC), ha risposto oggi alle due recenti interrogazioni presentate dal deputato Massimiliano Robbiani a seguito del caso di una ginecologa attiva quale consulente presso l’Ospedale della Beata Vergine di Mendrisio (OBV) benché condannata penalmente in Italia in relazione alla sua attività professionale. Procedura d’autorizzazione Il nostro Cantone è ormai uno dei pochi ad autorizzare formalmente l'attività dei medici attivi negli ospedali e nelle cliniche. Benché l'autorizzazione venga formalmente rilasciata dall'Ufficio di sanità, la verifica dell'adempimento dei requisiti di legge compete tuttavia essenzialmente al futuro datore di lavoro, ovviamente interessato per primo a garantire l’idoneità e la qualità del personale impiegato. Per questo motivo l'istanza di assunzione inoltrata dall'ospedale va corredata anche da una sua attestazione circa l’idoneità del candidato. L'Ufficio di sanità effettua poi la sua valutazione finale e rilascia, se del caso, l'autorizzazione di esercizio a titolo dipendente. Tra i requisiti che devono essere soddisfatti, la Legge sanitaria cantonale (LSan) pone anche quello della buona reputazione del medico. Tale condizione viene di regola verificata con l'ausilio dell'estratto del casellario giudiziale, a cui dal 2009 si aggiunge un modulo di autocertificazione introdotto dall'Ufficio di sanità al fine di poter valutare anche eventuali procedimenti amministrativi o penali in corso, che evidentemente non figurano sull'estratto del casellario giudiziale. Valenza di procedure e condanne penali a carico di medici per reati colposi È fondamentale ricordare che, nell'ambito di un procedimento penale, ogni cittadino gode della presunzione d'innocenza. Nel settore medico denunce da parte di pazienti o di loro parenti non sono del resto infrequenti e i relativi procedimenti penali, tipicamente per i reati di lesioni colpose o di omicidio colposo, richiedono spesso approfondimenti importanti e che comportano tempi lunghi. Al di là della presunzione d’innocenza, nemmeno la condanna per un reato colposo, tanto più in un campo d’attività a rischio accresciuto come quello della medicina, può comportare automaticamente la decadenza del requisito della buona reputazione ed il rifiuto dell’autorizzazione all’esercizio della professione. Soprattutto per alcune categorie di medici, quali proprio i ginecologi, ma anche ad esempio i neurochirurghi, gli ortopedici o gli anestesisti, il rischio d’errore non può essere escluso e le relative conseguenze possono rivelarsi gravi e irrimediabili. È però importante non criminalizzare d’emblée la figura del medico. Ciò potrebbe, infatti, avere effetti nefasti su tutto il sistema sanitario, inducendo il medico a rifiutarsi di effettuare interventi per loro stessa natura a rischio elevato, ma necessari per il trattamento del paziente. Anche il medico più coscienzioso può sbagliare e deve perciò di principio poter continuare ad esercitare la propria attività dopo aver scontato eventuali sanzioni disciplinari. In definitiva, una condanna penale conseguente a un errore medico colposo non comporta pertanto di regola il rifiuto dell'autorizzazione. Esigenze di trasparenza L'autorità di vigilanza sanitaria ritiene tuttavia importante che l’istanza di assunzione da parte di un ospedale, e di riflesso poi la domanda di autorizzazione, vengano presentate in un quadro di trasparenza che permetta sia al datore di lavoro sia all'autorità di vigilanza di valutare oggettivamente eventuali procedimenti in corso e di venire a conoscenza della conclusione e dell'esito degli stessi. In questo senso la mancata dichiarazione, su domanda esplicita, di un procedimento in corso può già da sola portare a negare il soddisfacimento del requisito della buona reputazione. Situazione
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